Grosseto: telefonata-truffa da un finto impiegato di banca mentre è in ospedale. L’Istituto condannato al rimborso

GROSSETO – Il Tribunale di Grosseto ha condannato un istituto di credito a rimborsare marito e moglie vittime di una truffa bancaria online. Lo scrive, in un comunicato, Confconsumatori Toscana, che racconta la vicenda. I congiugi ritennero di essere stati truffati e la donna, resasi conto di quanto stava accadendo, chiese di revocare l’operazione ma ebbe risposta verbale negativa. Vennero fatti reclamo e denuncia penale. Poi si rivolsero a Confconsumatori di Grosseto, ma la banca, nonostante il tentativo di conciliazione paritetico, negò ogni rimborso e la coppia decise quindi di adire il tribunale con rito sommario.
“Dopo pochi mesi di causa, con il solo esame degli atti, il tribunale di Grosseto ha condannato l’istituto di credito al rimborso della somma di 7.665 euro e al pagamento delle spese di lite, sancendo corretti e giusti principi”.
La vicenda cominciò mentre il marito era ricoverato in ospedale e la moglie ricevette dalla banca un messaggio che segnalava un bonifico anomalo, chiedendo i dati del coniuge. Al marito, nel letto d’ospedale, arrivò la telefonata del truffatore – apparentemente da un numero del servizio bancario – chiedendo di bloccare l’operazione sospetta inserendo l’opt, la password monouso. Così facendo, però, aveva autorizzato un bonifico da 7.665 euro in favore dei malviventi.
Era il 28 maggio 2021, spiega ancora Confconsumatori. “La possibilità della sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente – si legge nella pronuncia del tribunale – rientra nell’area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l’adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all’operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente. Ai fini del rigetto della domanda risarcitoria non è sufficiente dare rilievo ad un incauto comportamento dell’utente che avrebbe consentito la sottrazione dei codici. Su tali basi, pertanto, si è concluso che, al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (ciò che rappresenta interesse degli stessi operatori), appare del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo, e ciò conformemente al principio secondo cui l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al soggetto obbligato richiede la dimostrazione di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore”.
