Maggio Musicale: ex sovrintendente Pereira condannato per il trasloco e un biglietto del treno

FIRENZE – Alexander Pereira “non poteva mettere a carico del Maggio Musicale Fiorentino” il conto per il trasloco da Milano alla casa di La Romola, a San Casciano Val di Pesa (Firenze), e il biglietto di un treno per un viaggio legato a motivi personali, perché “esclusi dal contratto”, “spese personali che ha effettuato disponendo in forza dei suoi poteri il rimborso”.
Così un passo della motivazione con cui la gip del tribunale di Firenze Angela Fantechi a maggio condannò in un processo in rito abbreviato l’ex sovrintendente del Maggio Fiorentino Alexander Pereira a 1 anno 10 mesi per due di undici episodi di peculato contestati dalla procura. Pereira, invece, venne assolto dall’accusa di malversazione. “Sono state effettuate nel rispetto del regolamento del Maggio” le spese per gli spostamenti in aereo con i voli di linea, le spese per i pernottamenti, “tutte entro i limiti di quanto previsto dal regolamento”, ancora il gip, mentre le spese per il volo privato e dell’elicottero e dei taxi “non erano previste dal regolamento”.
“Si tratta – precisa il giudice – di condotte di distrazione per finalità esclusivamente pubbliche (che al più ove fatte in violazione di legge, e così non è nel nostro caso trattandosi di regolamento, avrebbero potuto rientrare nella fattispecie abrogata di abuso d’ufficio)”. E l’uso di mezzi non consentiti dal regolamento può “certamente portare a una responsabilità contabile, ma non è da sola idonea ad integrare una responsabilità penale per peculato, che necessita della prova della concreta appropriazione del denaro”.
Caduta anche l’ipotesi di malversazione per aver utilizzato, in maniera impropria, secondo l’accusa, i 35 milioni messi a disposizione dal Fondo governativo per la ripatrimonializzazione degli enti lirici-sinfonici. Con quei soldi, per la procura, l’ex sovrintendente, avrebbe pagato stipendi e imposte anziché destinarli correttamente al rafforzamento del patrimonio della Fondazione.
Ma per il gip Fantechi non vi era “un particolare vincolo di destinazione sulle somme previste dalla legge finanziaria se non quello di non intaccarle alla fine dell’esercizio. E’ evidente che se i debiti scaduti non fossero stati pagati, il Maggio avrebbe cessato necessariamente la sua attività, le somme della 234/21 sarebbero state aggredite dai creditori con frustrazione della destinazione che era quella di ricapitalizzare la fondazione”.
