Fine vita, la Consulta: “Legge toscana non illegittima, ma vìola competenze dello Stato”

ROMA – Fine vita: la legge approvata dalla Regione Toscana il 14 marzo 2025 non è illegittima, ma in alcuni punti viola le competenze dello Stato. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale in merito al ricorso presentato dal Governo sulla legge voluta per colmare il vuoto applicativo in tema di suicidio medicalmente assistito.
Per la Consulta non è dunque illegittima nella sua interezza la legge della Regione Toscana, confermando alla Regione, guidata dal riconfermato presidente Eugenio Giani, la legittimità del potere di legiferare sul tema ma allo stesso tempo ha l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni.
La Corte, con la sentenza numero 204, ha ritenuto però che, nel suo complesso, la legge regionale sia riconducibile “all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute” e persegua la finalità di ‘dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale” per disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che – trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza 242 del 2019 – la sentenza Dj Fabo/Cappato – così come ulteriormente precisate nella sentenza 135 del 2024 chiedano di essere aiutate a morire’.
Diversi però i punti in cui la legge regionale ha ecceduto nei poteri affidati alle Regioni, violando competenze dello Stato. In particolare, sono illegittimi l’articolo 2, che indica requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito; l’articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole “o un suo delegato” in quanto, consentendo la presentazione dell’istanza anche a quest’ultimo, “deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge numero 219 del 2017, nel quale la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio è stata inquadrata dalla giurisprudenza di questa Corte”.
Incostituzionali sono stati dichiarati anche gli articoli 5 e 6, in tutte le parti in cui prevedono “stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle relative modalità di attuazione”, così come ‘articolo 7, comma 1, che “impegna le aziende unità sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria” in quanto “viola la competenza concorrente in materia di tutela della salute. La dichiarazione di incostituzionalità ha anche riguardato i commi 2, primo periodo, e 3, dello stesso articolo 7.
Soddisfatto comunque, il presidente Giani, che sui social commenta: “La Corte costituzionale riconosce alla Toscana la legittimità di legiferare sul fine vita. È un passaggio storico e un risultato politico chiaro. Siamo stati la prima Regione ad assumerci questa responsabilità, mentre il Governo chiedeva addirittura l’abrogazione della nostra legge. La sentenza dice una cosa netta: le Regioni possono e devono fare la loro parte quando sono in gioco diritti, dignità e tutele delle persone”.
Positiva anche la reazione dell’Associazione Coscioni per cui “questa sentenza smonta definitivamente la strategia del rinvio permanente”. Per Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretaria e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, promotrice di ‘Liberi Subito’, “mentre il Parlamento discute testi che escludono il Servizio sanitario nazionale, la Corte ha ribadito con chiarezza che è proprio il servizio sanitario pubblico il presidio indispensabile per garantire legalità, controllo e pari diritti, assicurando risposte concrete alle persone”.
