Fiorentina-Rakow Częstochowa: divieto di vendita di alcolici e bombolette spray. Ecco da quando e in quali zone

FIRENZE – L’incontro di calcio in programma per il 12 marzo prossimo tra ACF
Fiorentina e Raków Częstochowa, valevole per la Conference League
2025/2026, è stato oggetto, come informa la Prefettura di Firenze, di esame nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in data 5 marzo 2026, all’esito del
quale, a seguito dell’analisi svolta dalle Forze di polizia, è stato adottato un
provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede:
o dalle ore 18.00 dell’11 marzo 2026 alle ore 07.00 del 13 marzo
2026, il divieto:
a) della vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande
in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e
attività commerciali di vendita nelle aree di seguito indicate:
- Strade e piazze del centro storico, Patrimonio Mondiale
UNESCO: Piazza Poggi; attraversamento dell’Arno lungo la
linea della Pescaia; Piazza Piave; Viale della Giovine Italia;
Piazza Beccaria (lato centro fino alla Porta); Viale Gramsci;
Piazzale Donatello (lato centro); Viale Matteotti; Piazza della
Libertà (lato centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via
San Gallo); Viale Lavagnini; Viale Strozzi; Viale Caduti dei
Lager; Sottopasso ferroviario; Viale Fratelli Rosselli ; Piazzale
di Porta al Prato (lato centro fino alla Porta); Viale Fratelli
Rosselli (sino all’angolo con Lungarno Vespucci fino al
Consolato Americano); attraversamento dell’Arno fino a
Lungarno S. Rosa; Via lungo le Mura di Santa Rosa; Piazza
Verzaia; Porta San Frediano; Viale Ariosto; Viale Aleardi;
Piazza Tasso; Viale Petrarca; Piazzale Porta Romana (lato
centro ove confluiscono Via dei Serragli e Via Romana); Viale
interno che separa il Giardino di Boboli dall’insediamento - zona Bobolino fino al Forte di Belvedere; Via di Belvedere;
- Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San
- Niccolò; Piazza Indipendenza; Via Nazionale;
- Dalle ore 12.00 del 12 marzo 2026 alle ore 02.00 del 13 marzo 2026,
- il divieto:
- b) del consumo di bevande alcooliche di qualunque gradazione e di
- ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli
- esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati in
- piazza Indipendenza ed in Via Nazionale;
- c) della vendita per asporto in forma fissa ed ambulante e del
- consumo di bevande alcooliche di qualunque gradazione e di
- ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli
- esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati in
- prossimità dello Stadio “A. Franchi” nell’area compresa nel
- seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via
- Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De
- Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale
- Righi, Viale Volta.
- d) della detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray
- contenente principi urticanti all’interno dello stadio Franchi ed
- all’esterno dell’impianto sportivo lungo il perimetro composto
- da: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del
- Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale
- Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale
- Volta;
