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Bollo auto storiche: le precisazioni del Governo

auto storiche
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ROMA – In merito alla questione del bollo delle auto storiche riteniamo utile riportare la precisazione pubblicata sul sito del Registro italiano dei veicoli storici. Che fa riferimento alla risposta  ad una interrogazione parlamentare (n. 5-06820 Commissione V Finanze, 29/10/2015) presentata dall’Onorevole Pagano, nella quale Pier Paolo Baretta, Sottosegretario all’Economia, ha espresso il punto di vista del Governo.

INTERROGAZIONE – Sul sito citato si legge: «Per chi non avesse tempo e voglia di leggere la risposta del sottosegretario, i punti salienti sono i seguenti:

– il Governo ritiene che non sia ancora possibile valutare se le entrate previste dalla manovra del 2015 (78,5 milioni di euro) saranno realizzate nel Bilancio dello Stato, o se questa cifra sarà rivista al ribasso, come prevede invece l’on. Pagano.

– le norme regionali in contrasto con la normativa statale dovrebbero considerarsi automaticamente abrogate, in forza della sentenza n. 2724/2014 del Consiglio di Stato.

Fino almeno alla pubblicazione dei dati ufficiali, per i quali bisognerà attendere il primo trimestre del 2016, non è possibile sapere se lo Stato avrà incassato quanto previsto.»

CONSIGLIO DI STATO – Sul secondo punto – quello incriminato – il Registro ribadisce quanto già affermato ad aprile scorso, citando la predetta sentenza del Consiglio di Stato del 2014 che – è vero – prevede l’abrogazione automatica delle norme regionali in contrasto con la normativa statale in materie di potestà esclusiva dello Stato, ma – è altrettanto vero – non ha nulla a che fare con la tassa automobilistica. Allo stato attuale – secondo il Registro – il rapporto Stato e Regioni nella determinazione della tassa automobilistica (definita come “tributo proprio derivato” delle Regioni) non è ancora chiaro, pertanto non è possibile affermare l’automatica abrogazione delle norme regionali. Soprattutto non è chiaro se una Regione possa o meno integrare un’agevolazione mancante nel sistema statale.

MINISTERO – Come avevamo indicato in un precedente articolo sembra di diverso avviso, ovviamente, la risoluzione del ministero dell’Economia 4/DF del primo aprile 2015, che cita espressamente una sentenza della Corte Costituzionale. Il ministero ha chiarito che i parametri indicati nell’articolo 63, commi 2 e 3 della legge 342 del 2000 non sono più in vigore e quindi i veicoli ultra-ventennali devono pagare la tassa ordinaria. Ha precisato inoltre che, nella sentenza 297 del 26 settembre 2003, la Corte Costituzionale ha chiarito che lo Stato ha attribuito alle Regioni il gettito e l’attività amministrativa relativa alla riscossione e un limitato potere di agire sulle tariffe, ma non la disciplina del tributo che resta di competenza esclusiva dello Stato. Secondo tale risoluzione, le regioni dunque devono attenersi a quanto stabilito nella normativa introdotta con la legge di stabilità per il 2015.

Come evidente i pareri in proposito divergono, ma sulla questione sono stati presentati da alcune Regioni ricorsi alla Corte Costituzionale, e quindi attendiamo una pronuncia della Consulta su questo punto specifico.

 

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Paolo Padoin

Già Prefetto di Firenze Mail

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