Imu, come risparmiare per seconda casa e fondi
Il governo ha rinviato al 16 settembre la rata dell’Imu della sola abitazione principale e terreni. Ma resta da pagare entro il 17 giugno l’acconto sugli altri immobili: seconde case, fondi, capannoni, alberghi e centri commerciali. Un calcolo che non sarà facile. Chi lo pagherà con le vecchie aliquote 2012 non sarà sanzionato e risparmierà qualcosa prima del conguaglio definitivo a dicembre. Purchè il pagamento avvenga entro il 7 giugno. Vediamo perché.
Tutto nasce dal fatto che i Comuni erano stati obbligati a deliberare entro il 9 maggio le nuove aliquote da applicare per il 2013 e a pubblicarle entro il 16 maggio sul sito del Dipartimento delle Entrate.
Il «Decreto sblocca debiti» dello scorso aprile – negli ultimi giorni del governo Monti – precisava che le nuove aliquote dovevano essere utilizzate già dalla prima rata di acconto. Tale norma è stata però superata da un emendamento presentato alla Camera; quest’ultimo offre una seconda chance ai Comuni per deliberare variazioni del tributo Imu, stabilendo che l’acconto di giugno possa basarsi sulle aliquote e detrazioni del 2012, consentendo così ai cittadini di conguagliare a dicembre il pagamento effettuato con le vecchie aliquote.
Ma l’emendamento non è ancora in vigore perché la legge di conversione è in discussione al Senato, che deve approvarla entro il 7 giugno.
Da qui la confusione normativa, cui cerca di fare fronte la Circolare 2/DFdel ministero delle Finanze dove si stabilisce che non saranno comunque soggetti a sanzioni gli acconti di giugno calcolati con le aliquote del 2012. Per giustificare tale disposizione la circolare cita lo Statuto del Contribuente, che specifica che non si possono comminare sanzioni quando una violazione dipende dalla «obbiettiva incertezza della normativa».
Quindi, fino alla conversione del decreto (entro il 7 giugno), al contribuente che deve pagare l’acconto sugli altri immobili entro il 17 giugno viene consentito di scegliere quali aliquote utilizzare per il versamento del primo acconto: quelle variate dai Comuni entro il 9 maggio di questo anno o quelle del 2012.
Il saldo dovuto al 16 dicembre dovrà essere poi calcolato tenendo conto dell’eventuale conguaglio sulla prima rata versata: ma posticipare il pagamento con aliquote nuove, anche di soli sei mesi, può aiutare famiglie e imprese. Oltre alle seconde case, l’anticipo del 17 giugno riguarda fondi, capannoni, alberghi e centri commerciali e le differenze nel calcolo degli acconti con le aliquote 2012 e 2013 possono essere notevoli, specie per quei comuni che lo scorso anno avevano utilizzato aliquote agevolate, oggi vietate dalla normativa.
Vi sono di contro anche casi (in verità rari) di comuni in cui conviene utilizzare la aliquota del maggio 2013, perché minore di quella utilizzata nel 2012.
Occorre evidenziare che la possibilità di scelta del contribuente è limitata alle aliquote e detrazioni ma non allo stato oggettivo dell’immobile.
Quindi i requisiti oggettivi dell’imposta devono essere quelli del 2013, non si può semplicemente fare riferimento ai bollettini di pagamento dello scorso anno.
Ad esempio un immobile che lo scorso anno fosse stato adibito ad abitazione principale ed ora fosse utilizzato per seconda casa, come tale dovrebbe essere trattato, con le aliquote dello scorso anno. Lo stesso dicasi dei capannoni di classe D, per i quali il moltiplicatore del reddito catastale è passato quest’anno dal 60 al 65: si potrà optare per la aliquota del 2012, ma sempre applicandola al valore catastale ottenuto con moltiplicatore 65.
Un’altra importante novità introdotta per il 2013 consiste nel fatto che i versamenti Imu effettuati per immobili diversi dall’abitazione principale non dovranno essere più ripartiti tra lo Stato e il comune in cui si trova l’immobile, ma saranno incamerati per intero dal comune, fatta eccezione per i soli immobili di categoria D (capannoni industriali), la cui imposta continua ad essere ripartita.
Quindi mentre lo scorso anno il pagamento dell’ imposta per gli immobili diversi dalla abitazione principale doveva essere diviso su due codici (3918 per il Comune e 3919 per lo Stato), quest’anno il versamento dovrà utilizzare solo il codice del Comune .
Occorrerà dunque prestare molta attenzione alla compilazione del modello di pagamento F24, per evitare errori che comporterebbero nuovi obblighi per rettificare i dati. Su questo aspetto si può consultare anche l’articolo «Imu come rimediare agli errori» su Firenze Post del 24 febbraio 2013.