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Dal 18 giugno parte la riforma del condominio

Imu sulla prima casa: ecco le novità

Dal 18 giugno parte la riforma del condominio

Per l’Imu l’unica certezza, in mezzo a tante dichiarazioni, è che per ora  è stata cancellata solo la prima rata  relativa alla ‘prima casa’, ovvero agli immobili che rappresentano la residenza anagrafica del proprietario. Per prima rata si intende quella che doveva scadere al 16  giugno ed era stata spostata 16 settembre. Per la cancellazione della  seconda rata, da pagare entro il 16 dicembre, il governo  si è limitato alla promessa di trovare la copertura finanziaria all’interno della elaborazione della Legge di stabilità, da approvare entro ottobre. Con questo il governo stesso ha posto un’ipoteca sulla sua sopravvivenza, almeno fino ad ottobre.

Ad oggi dunque quello che fa fede, dopo conferenze stampa, dichiarazioni e revisioni è il testo del decreto legge pubblicato il 31 agosto 2013 sulla Gazzetta Ufficiale. 

La cancellazione dell’Imu riguarderebbe solo il 2013. Il decreto non sancisce il principio della esenzione della prima casa da imposte, come sembrerebbe da alcune dichiarazioni di esponenti politici, ma si preoccupa già di anticipare per il 2014 la creazione di un nuovo tributo, la Service Tax, che dovrebbe sostituire ed accorpare i malriusciti tributi di Tares e Imu. Ma allo stato attuale il decreto non ne definisce la portata ed il funzionamento: quindi  niente ci garantisce dal fatto che il prelievo  finale del nuovo tributo possa nel 2014 risultare superiore alla somma di Tares ed Imu.

L’impressione è che la promessa rimodulazione del prelievo sugli immobili sia ancora lontana. Il provvedimento di cancellazione eredita e lascia inalterati i principali  difetti della imposta: primo tra tutti la rigida divisione tra prima e seconda casa, che si limita al concetto di residenza anagrafica, ignorando il problema dei tanti soggetti che possiedono un unico immobile, ma non possono risiedervi perché lavorano altrove, e devono quindi sostenere un affitto oltre alla tassa. Secondo difetto, quello di tassare gli immobili strumentali delle aziende, senza consentire di scalare la imposta dal reddito di impresa.

Si tratta comunque di un’imposta in meno (per il solo 2013) e questo al di là del valore degli importi da pagare, costituisce comunque un aiuto alle famiglie;  ma l’epilogo di questa battaglia lascia l’ impressione di una occasione  persa.

Non sarà certo la cancellazione della tassa per un singolo anno a risvegliare il mercato immobiliare, che resta schiacciato da imposte sulle compravendite che rasentano il 10 % del valore degli immobili.

Ma vediamo i dettagli del provvedimento in attesa di conversione.

Viene cancellata la imposta per:

  • Immobili utilizzati come residenza anagrafica del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale
  • Immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze, utilizzate come abitazione principale dei soci assegnatari
  • Terreni agricoli ed immobili strumentali di imprese agricole
  • Fabbricati accatastati come rurali ed aree incolte (ovviamente non edificabili)
  • Immobili ‘merce’, ovvero fabbricati  invenduti ancora di proprietà della impresa costruttrice, ovviamente non dati in locazione  (questa categoria che è stata inserita nel decreto senza che avesse beneficiato della precedente  sospensione. La cancellazione non riguarderà la prima rata versata a giugno).
  • Immobili di proprietà di militari o componenti le forze dell’ordine, in servizio permanente, che non vi risiedano per ragioni di servizio (Viene assimilato alla prima casa un unico immobile, purché ovviamente non locato. Questa è l’unica eccezione ammessa dalla legge al principio della residenza anagrafica. Per i residenti all’estero iscritti all’Aire, era stata invece data ai comuni la possibilità di introdurre esenzioni specifiche, ma tale possibilità è stata ignorata dalla quasi totalità dei comuni).

Resta in essere il regime Imu precedente, con pagamento di entrambe le rate, per:

  • Immobili  considerati di lusso in base alla appartenenza alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (palazzi e castelli di eminente valore storico o artistico).
  • Fabbricati strumentali di proprietà di imprese (non agricole), artigiani e professionisti, che continueranno a pagare la imposta senza poterla dedurre, neanche parzialmente, dal reddito di impresa.
  • Fabbricati che costituiscano alloggi assegnati dagli Istituti autonomi casa popolari (Iacp) o da altri enti di edilizia residenziale pubblica (in questo caso si tratta comunque di alloggi in genere di basso valore, in cui la detrazione prima casa di 200 euro è normalmente sufficiente ad azzerare o comunque abbattere pesantemente la imposta).

Fisco


Piero Corradini


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