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Via alla nuova mediazione

Mediazione obbligatoria: tutte le regole per non sbagliare

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FIRENZE – Dal 20 settembre 2013 è entrata in vigore la norma che reintroduce nel nostro ordinamento l’istituto della mediazione obbligatoria. Nell’ottobre del 2012 la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo l’art. 5 del d.lgs 28/2010, che per la prima volta aveva introdotto la mediazione obbligatoria nel nostro ordinamento, per eccesso di delega, cioè per aver il legislatore errato il mezzo di introduzione.

L’istituto è stato nuovamente proposto, anche se con alcune modifiche. Si è cercato infatti di superare alcuni problemi che si erano presentati in vigenza della precedente normativa.

Rispetto al 2012, la condizione di procedibilità non comprende più la materia del risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, mentre è stata inserita accanto alla responsabilità medica quella sanitaria.

La principale novità è che la mediazione obbligatoria riguarderà i casi in cui la lite verta su condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, responsabilità medica e sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Le differenze rispetto al passoto sono le seguenti:

1) la mediazione aveva prima una durata massima di 4 mesi, mentre oggi se ne prevede una durata più ridotta, massimo tre mesi, con la fissazione di un primo incontro non oltre i 30 giorni dal deposito della domanda.

2) La domanda di mediazione dovrà essere depositata presso un organismo del luogo del giudice competente a esaminare l’eventuale successiva controversia. E’ stato quindi introdotto un criterio di competenza territoriale che mira a impedire per esempio a un’impresa di chiamare in mediazione un consumatore presso un organismo la cui sede sia molto lontana dalla residenza del consumatore stesso per rendergli difficile o impossibile la partecipazione.

3) Il primo incontro di mediazione assume una rilevanza peculiare, perché le parti, assistite dai propri legali, potranno stabilire se continuare o meno nella procedura di mediazione. Se insieme al mediatore le parti verificheranno che non ci sono i presupposti per proseguire, la mediazione sarà chiusa senza costi per i partecipanti (tranne che le spese di avvio, 40 euro più IVA).

4) Raggiunto l’accordo, le parti non dovranno più rivolgersi al Tribunale per rendere esecutivo il verbale di mediazione ma i legali delle parti potranno attestare loro stessi che l’accordo raggiunto non è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico, consentendo alle parti di ottenere subito l’esecutività dell’accordo stesso.

5) Sono state inoltre reintrodotte le norme relative al gratuito patrocinio per i casi di mediazione obbligatoria e le sanzioni processuali relative alla mancata presentazione del chiamato in mediazione all’incontro.

Per le mediazioni volontarie, ovvero per le mediazioni che hanno un oggetto diverso da quelli indicati dall’art. 5, comma 1 bis del d.lgs 28/2010 è sicuramente prevista una durata inferiore alla precedente, cioè tre mesi e non più quattro, nonché la necessità di deposito presso un organismo del luogo del giudice competente a decidere l’eventuale controversia, mentre non è chiaro se le parti debbano presentarsi assistite da un avvocato di fiducia.

L’assistenza legale obbligatoria è stata introdotta per i casi di mediazione obbligatoria e non per tutti i casi di mediazione, anche se su questo punto sono stati richiesti da più parti chiarimenti allo stesso Ministero della Giustizia.

Si applicherà invece anche alla mediazione volontaria la norma più favorevole che prevede il primo incontro di programmazione senza spese per le parti (tranne che le spese di avvio di euro 40 euro più IVA).

Rimangono invariati i benefici fiscali già precedentemente accordati all’istituto: l’esenzione dall’imposta di registro fino al limite di euro 50.000,00 per i verbali di accordo e il credito di imposta per le parti che hanno sostenuto le spese di mediazione.

A fronte delle numerose modifiche introdotte dalla norma e alla conseguente necessità di informazioni e chiarimenti si ricorda che il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze è contattabile senza necessità di appuntamento nei consueti orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 15,00.

Maggiori informazioni al Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze (Palazzo Borsa Merci Volta Mercanti 1 – 50122 Firenze, tel. 055.2981135-136-137 Fax 055.2981131 oppure conciliazione@fi.camcom.it e cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it).

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