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Dal 18 giugno parte la riforma del condominio

Fisco: più bassa la cedolare secca sugli affitti. Nuove aliquote e scadenze

L'affitto in Italia incide sul reddito molto di più della media europea

LA NUOVA ALIQUOTA – In vigore dal 1° gennaio 2014 la nuova aliquota per la cedolare secca da applicare per i contratti di locazione a canone concordato, ossia quelli stipulati ai sensi dell’art. 2 c. 3 della L. 431/98. L’aliquota originaria del 19%, che già nel 2013 era stata ridotta al 15%, è stata ora ulteriormente abbassata al 10%, mentre resta invariata quella da applicare per i contratti a canone libero, che resta confermata al 21%. Si ricorda che l’aliquota andrà applicata sul 100% del canone percepito, che corrisponde a quanto andrà indicato in dichiarazione e su cui si calcolerà l’imposta da pagare.

LA TASSAZIONE ORDINARIA – Sembra dunque che optare per il regime della cedolare secca sia ancora più conveniente, considerato che, a partire dal 2013, chi sceglierà il regime della tassazione ordinaria dovrà indicare in dichiarazione non più l’85% del canone percepito, come era previsto fino all’anno 2012, ma il 95%, in quanto la deduzione forfetaria è stata ridotta dal 15% al 5%.

IL NUOVO MODELLO RLI – A questo proposito, è utile ricordare che, per esercitare l’opzione per la cedolare secca, dal 1° aprile è obbligatorio presentare, in luogo del vecchio mod. 69, il nuovo e più completo mod. RLI entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente.

ACCONTI – Essendo cambiata l’aliquota, ovviamente, al momento di presentare la dichiarazione dei redditi per il 2013 anche il calcolo degli acconti dovuti per il 2014 dovrà essere rideterminato.  Si potrà infatti scegliere di ricalcolare quanto dovuto tenendo conto della nuova aliquota, compilando il rigo F6 del mod. 730/2014, e applicando il 95% sul nuovo totale, tenendodunque conto della riduzione dell’aliquota approvata per il 2014.

SCADENZE – Le scadenze degli acconti coincidono con quelle dell’IRPEF. I tributi da utilizzare per il pagamento di quanto dovuto sono il codice 1840 per il 1° acconto, il codice 1841 per il 2° acconto e il codice 1842 per il saldo. Si ricorda che nel primo anno di opzione della cedolare secca l’acconto non è dovuto e che tale opzione, che blocca il canone pattuito per tutta la durata dell’opzione senza che sia possibile rivalutarlo ai fini Istat, non è applicabile ai canoni di locazione per immobili commerciali.

affitti, Fisco, locazioni


Piero Corradini


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