Libretto di circolazione, la novità dal 3 novembre 2014: obblighi, quesiti, risposte. L’ultima circolare del ministero dei trasporti
ROMA – La semplificazione burocratica non è di questo paese, come Firenzepost ha narrato illustrando la vicenda kafkiana della circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 del Ministero dei trasporti che impone un nuovo obbligo di trascrizione per chi guida un’auto altrui.
OBBLIGO – Tale obbligo, come riferito, riguarda autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed è diretto sia alle persone giuridiche che a quelle fisiche, con l’unica esclusione dei familiari conviventi (ossia aventi la residenza nello stesso indirizzo). Per evitare di fare allarmismi e confusione, ribadiamo che la norma NON si applica quando l’auto è ad uso familiare, cioè quando l’auto è utilizzata da coniuge, figli, genitori, tra fratelli/sorelle facenti parte dello stesso nucleo familiare (si applica invece quando il figlio ad esempio lascia la casa familiare o costituisce un nuovo nucleo familiare). L’obbligo di coincidenza tra intestatario del veicolo e utilizzatore vale però per gli eredi nel caso in cui dopo la morte del proprietario vogliano continuare ad utilizzare l’auto, prima della conclusione delle pratiche per la successione. Tutti questi soggetti debbono sottostare all’obbligo di annotazione quando il veicolo è utilizzato in modo esclusivo per periodi prolungati superiori a 30 giorni. La domanda va presentata all’ufficio della motorizzazione civile e devono essere allegate alcune dichiarazioni sostitutive e l’attestazione di versamento di 16 euro sul ccp n. 4208 (imposta di bollo) e di 9 euro sul ccp n. 9001 (diritti di motorizzazione). Tutte queste avvertenze sono riportate nella citata circolare.
OBIETTIVO – Il Ministero ha anche spiegato quale sia l’obiettivo della circolare, quello di facilitare l’identificazione dei responsabili della circolazione, nei casi in cui il mezzo sia utilizzato in modo continuativo da persone diverse da quelle indicate sulla carta di circolazione. Il Ministero non lo dice, ma è chiaro che in realtà si rende così più facile ed efficace l’applicazione delle sanzioni amministrative, ad esempio nel caso in cui si debba applicare la decurtazione di punti dalla patente.
ALLARME – L’allarme suscitato è legittimo, soprattutto nel caso di privati utilizzatori. Ripetiamo che per loro non è richiesto alcun aggiornamento solo nel caso in cui l’utilizzatore del veicolo sia un familiare convivente con il proprietario. Negli altri casi, se l’uso del veicolo o del rimorchio è continuato e superiore a 30 giorni, allora scatta l’obbligo di annotazione, che è a carico di chi conduce il veicolo, con la possibilità di delegare anche il proprietario o uno studio di consulenza autorizzato.
CONSEGUENZE – Cosa deriverà dall’applicazione di questa norma? Anzitutto sembra che il Ministero stia facendo harakiri perché i suoi uffici provinciali verranno sommersi da dichiarazioni e attestazioni che dovranno essere registrate. A tal fine sarebbe necessario che gli uffici competenti precisassero meglio gli obblighi in testa ai privati, per evitare l’allarmismo e lo sgomento che si sta diffondendo fra gli utenti. I quali, non a torto, temono ulteriori complicazioni burocratiche, accompagnate da sanzioni rilevanti (da 705 a 3.526 euro).
QUESITI – Ma in proposito ci poniamo alcuni quesiti pratici, che del resto ci hanno posto i lettori. Come verrà accertato il fatto che un utente ha a disposizione un’auto di proprietà altrui per un periodo di almeno 30 giorni? La norma non precisa se i 30 giorni debbano essere consecutivi oppure anche non continuativi, ma l’utilizzo del termine ‘periodo’ legittimerebbe l’interpretazione dell’utilizzo continuativo in quanto l’utilizzo sporadico del veicolo non determinerebbe l’esistenza di un periodo. Questa tesi è stata confermata da una seconda circolare, contenente alcuni chiarimenti soprattutto in tema di procedure e di moduli per gli uffici, emanata il 27 ottobre dal Ministero.
UTILIZZO – Ma in tal caso con quali modalità è verificabile questo utilizzo continuativo? Anche a fronte di una verifica l’utente potrebbe affermare che non vi è un utilizzo continuativo e quindi uno stesso soggetto in relazione ad uno stesso veicolo dovrebbe essere sottoposto a verifiche multiple in tempi brevi al fine di poter contestare la violazione della mancata comunicazione.
INFORMAZIONE – L’informazione agli utenti da parte delle autorità è stata quasi inesistente. se non fosse per il tam tam su internet e per le informazioni giornalistiche il pubblico sarebbe all’oscuro del contenuto della circolare, diramata a solo uso e consumo degli uffici.
NUOVA CIRCOLARE – Il Ministero dei Trasporti, come accennato, ha emanato la preannunciata circolare di chiarimenti, che però ha fornito lumi solo agli uffici e agli intermediari, e non ai dubbi dei cittadini che abbiamo elencato. Quindi nel caso in cui vi sia incertezza sul fatto o sulla decorrenza dei 30 giorni, immaginiamo però quale sarà la soluzione del Ministero. L’abitudine dei nostri burocrati in questi casi è improntata all’inversione dell’onere della prova. Toccherà all’utente dimostrare di non essere un utilizzatore da oltre 30 giorni di un veicolo non proprio. Si determinerebbe così un intollerabile aggravio delle vessazioni delle burocrazia nei confronti dei cittadini, nonostante i grandi proclami di riforma di Renzi, per ora soltanto a parole. Per fortuna è intervenuta una successiva circolare del Ministero dell’Interno, diretta agli organi accertatori, che ha chiarito questo dubbio: in questo caso il cittadino non ha l’onere della prova.
Allegata:circolare mit(del 10 luglio 2014)
Circolare mit1(del 27 ottobre 2014)
Sandro Bennucci
Ecco, gentile signora, le risposte che aspettava (con la collaborazione della Polstrada) –
Anche se non assicurato, il veicolo può essere custodito in uno luogo privato sottratto a pubblico passaggio (garage, ma anche posto auto condominiale). Fino a quando il veicolo non è radiato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), sul proprietario gravano l’obbligo di revisione (se intende farlo circolare) e gli oneri di bollo (che non sono dovuti se il veicolo ha più di 30 anni e non è circolante). Il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento dovuto per l’infrazione (salvo che dimostri che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà).
Per quanto riguarda la copertura assicurativa, è possibile che il contraente sia persona diversa dall’intestatario del veicolo, ma non tutte le compagnie assicurative ammettono questa forma di stipulazione. Se ammessa, la classe di merito è quella del contraente, visto che il proprietario del veicolo è un parente non convivente.
Nel caso in esame, si suggerisce di stipulare un contratto di comodato in favore del parente che vuole utilizzare il veicolo, ai sensi dell’art. 94, c. 4 bis Cds: il contratto deve essere comunicato agli Uffici della Motorizzazione per l’aggiornamento della carta di circolazione (l’operazione ha un costo di circa 30 euro).
In questo modo, il proprietario limita la sua responsabilità per eventuali danni o violazioni al Codice della Strada.
Stefania
Buongiorno
ho ereditato, con mia mamma, la proprietà del veicolo di mio padre, da poco deceduto. Ci accingiamo in questi giorni a presentare dichiarazione di successione e accettazione di eredità per il veicolo che, quindi, verrà intestato a noi due, da notare che nessuna di noi ha mai avuto un veicolo intestato, io ho la patente la mamma no. Nel frattempo, a scadenza della polizza assicurativa del papà appena avvenuta, NON l’abbiamo rinnovata, il veicolo è fermo in garage. A noi non serve tenere il veicolo, ma la mamma sta ventilando l’ipotesi di tenerlo in garage eventualmente a disposizione di un parente di lei, non convivente, che potrebbe averne bisogno (nel caso il suo mezzo, molto vecchio, si fermi), il quale NON vorrebbe intestarselo, ma attivare una polizza assicurativa a suo nome, all’occorrenza e per la durata della necessità che si verificherebbe. Quindi circolerebbe con un veicolo a noi intestato che avrà polizza intestata al conducente diverso da noi. Ricordo anche di avr letto di una sentenza della Cassazione del 2011 che stabilisce che la classe di merito per un veicolo in queste condizioni sia quella del proprietario, quindi non so quanto convenga… comunque mi chiedo se sia possibile una situazione del genere, e, nel caso, quali responsabilità può comportare per noi (che, se non erro, saremo responsabili in solido per danni a terzi/contravvenzioni/mancati pagamenti di bolli/revisioni). Grazie a chi potrà rispondermi
Paolo Padoin
Sicuramente quello che Lei sottolinea, per esperienza personale, è uno dei tanti inconvenienti nati dall’applicazione di questa circolare, che ha causato molti disagi e inconvenienti agli utenti
Marco
Buonasera,
Quello che vi cito, non è un caso “per assurdo”, ma la fattispecie che si è configurata.
Io e mio fratello viviamo entrambi nella stessa città, ma con residenze in indirizzi diversi. Utilizziamo entrambi un’auto intestata a nostra madre, che vive in una città diversa.
Per poter ottenere il pass per residenti, il nostro caro comune, ha richiesto l’annotazione sulla carta di circolazione dell’utilizzatore dell’auto, come da Circolare n.15513 del 10 luglio 2014.
La stessa, tuttavia, specifica che l’utilizzatore deve essere esclusivo. Questo significa che se io procedessi nell’annotare le mie generalità sulla carta di circolazione dell’auto intestata a mia madre, ne diventerei l’utilizzatore esclusivo e ne mio fratello, ne mio padre e nessun’altra persona al di fuori di me e mia madre (che è la proprietaria dell’auto) potrebbero utilizzare il veicolo. Neanche occasionalmente o per periodi inferiori a 30 giorni.
Non vi sembra una grossa limitazione all’esercizio delle facoltà di concedere l’auto a chi voglio,di tanto in tanto?
Grazie
Luca
Io ho un auto aziendale intestata alla ditta di cui sono socio. Può capitare che per esigenze straordinarie mia moglie, che abita con me ma sul libretto chiaramente risulta l’indirizzo della ditta, debba utilizzare il mezzo anche se molto sporadicamente. Cosa è necessario fare perchè non sia multabile?
marco
Ma che vadano a quel paese tutti, una bella rivolta popolare no?
Paolo Padoin
penso che non ci sia obbligo, se non ha preso la residenza in Italia. Comunque è meglio informarsi agli uffici dell’Aci o della Motorizzazione civile
adriana
ecco,mi scuso di non aver precisato..io ho la cittadinanza tedesca..in questo caso?
Paolo Padoin
Un cittadino italiano non può guidare regolarmente in Italia un’auto con targa straniera. Corre il rischio di sanzioni.
adriana
E per le targhe straniere? Se mi sono presa l’auto e voglio iscriverla sulla zia che ho in Germania? Lei paga poco, io,di conseguenza, pagherei poco..meno di quanto pagherei qui in Italia. Mi sapete dire qualcosa?
Paolo Padoin
Concordo con il suo giudizio. Se il figlio non è più convivente dovrebbe fare la segnalazione alla motorizzazione. Gli accertamenti sono in realtà complicati.
DIEGO
Mio figlio dal 2004 usa un’auto intestata a me quest’anno si è sposato cambiando residenza che si deve Fare?
Scusate ma a me sembra che questa legge sia la solita cosa all’italiana confusione e casini come sempre 1) come vengono conteggiati i 30 giorni?
2) come si risale a quanti giorni viene utilizzata?
3) Come possono dimostrare i trenta giorni di utilizzo deve venire fermato 30 volte?
Paolo Padoin
Se moglie e figli sono tutti conviventi non dovrebbe esistere l’obbligo, ma comunque, trattandosi di società e non delle persone fisiche, meglio chiedere notizie all’Ufficio della Motorizzazione civile. P.Padoin
SERGIO
Vorrei capire cosa succede nel Mio caso; sto cedendo in comodato gratuito una auto a Me intestata ad una società a responsabilità limitata (SAS) composta da Mia Moglie e due Miei figli conviventi, deve essere fatta la comunicazione? se si Cosa và comunicato?
Massimo
Ma siamo solo capaci di prenderlo in quel posto è stare zitti???
Io mi sono stancato di essere usato dai governati che non concludono una ceppa di buono per poi vederli fare i nababbi alla nostra faccia a con i nostri soldi…..
Noi siamo tutti dei pirla,mè compreso!!!
Siamo noi che accettiamo tutte ste cavolate che servono solo a pagare dei soldi!!
FACCIAMOLA SEMPLICE!!!
Chi commette un errore deve pagare a caro prezzo,fino alla revoca a vita della patente a vita!
Chi ruba gli di devono tagliare 9 dita!
Chi uccide deve essere ucciso!
Vuoi vedere che le cose si sistemano?????!!!!!!!!!
Elena
Scusate,vale anche per le auto con targhe straniere ?
Luigi Giammarino
Se l’auto è intestata alla madre, il figlio, che ha il cognome del padre, può guidare l’auto?!?!?!?!?!
giuseppe
volevo capire:
ho una macchina intestata a mia figlia non cnvivente fin dal 1999 ma che guido io. Sono obbligato a comunicare alla motorizzazione ?
Saluti Giuseppe
Domenico
Alla vecchiaia, mi toccherà cambiare nazione? Alla faccia del cambiamento!! Secondo me, questo provvedimento rientra tra quelli della discussione “sul sesso degli angeli”, mentre la gente si rompe le palle per arrivare a fine mese. VIVA L’ITALIA!
maurizio
E menomale che lo stato dice semplifichiamo??????????
il tutto non si capisce bene .
come me che do qualche volta la mia macchina al figlio della mia
compagna non residente con me perche deve andare a lavoro
e la sua è guasta……io cosa dovrei fare?
max
Credo che il tutto,sia finalizzato all’aumento delle polizze assicurative se l’intestatario del veicolo che ha avuto uno sconto perché magari è pensionato,risulta che invece l’auto è guidata abitualmente dal figlio non convivente.Non credo che serva a smascherare i prestanome che,come ho avuto modo di leggere su riviste specializzate,per alcune decine di € si intestano decine o centinaia di auto date poi in uso ai malavitosi.Dal momento che per intestare una autovettura occorre un documento e il codice fiscale,si farebbe presto con l’informatica,a trovare chi ha più di 3 auto intestate se non altro,per sapere se è in regola con i redditi dichiarati.
Giuseppe
Parlano di snellimento burocratico…Di Sicuro gli incompetenti che hanno concepito questa bravata. Partono dal presupposto (come per tutte le altre boiate amministrative), che hai già commesso l’infrazione e devi essere tu a dimostrare il contrario…in altre parole se ti fai prestare da un amico la macchina per un’ora e ti fermano devi dimostrare a loro che non la guidi da + di 30 giorni diversamente scatterà la multa per te e per l’amico…Ergo nessuno presterà più la macchina a nessuno per poche ore e tutti quelli che hanno bisogno di una macchina per qualche giorno, o’ si attaccano o se ne comprano una o se l’affittano da un privato.
Pierluigi
I soliti parolai casinisti.
Proporrei dei posti di blocco per registrare chi è al momento il conducente, o l’obbligo di segnalare, tramite Facebook ovviamente, i giorni in cui non guida il titolare della carta di circolazione.
E poi dicono che c’è chi esagera……….