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Libretto di circolazione: dal 3 novembre se si presta l’auto bisogna fare la trascrizione. Un problema per le vetture aziendali. Multe salate

LIBRETTO CIRCOLAZIONE

ROMA – Multe salatissime in vista per che presterà l’auto a non familiari senza fare la trascrizione sulla carta di circolazione. La norma entrerà in vigore dal 3 novembre 2014. Da quella data scadono infatti i termini per aggiornare la carta di circolazione per chi utilizza un’auto di un diverso intestatario. Sarà quindi obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi utilizza l’auto di proprietà altrui in maniera sistematica, ovvero per oltre 30 giorni. Sarà tuttavia facoltativa la registrazione in caso di automezzi concessi al libero utilizzo di un familiare convivente. Il nome sulla patente e l’intestatario della carta di circolazione di un’auto dovranno coincidere. 

Per evitarla, bisognerà andare alla Motorizzazione e annotare sul libretto il nome di chi utilizza in modo costante l’auto di proprietà altrui per oltre 30 giorni. Per i trasgressori la sanzione minima è di 705 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione. Per ottemperare alle nuove disposizioni è necessario recarsi agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti.

La buona notizia è che sono esentati coloro che usano già un mezzo non di loro proprietà o possiedono un’intestazione non aggiornata prima della data dell’entrata in vigore delle nuove norme. Le categorie che verranno più colpite dalla nuova norma saranno tutti quei professionisti che usano le auto aziendali.

La norma è contenuta nella circolare n. 15513 dello scorso 10 luglio del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento colpisce soprattutto le auto temporaneamente intestate in comodato d’uso nei vari casi di locazione in assenza di conducente. La data di inizio delle nuove disposizioni, il 3 novembre 2014, vale solo per i veicoli intestati a partire da quella data. In attesa dell’approvazione del nuovo Codice della strada, il ministero ha inteso ricordare la scadenza imminente visto che le sanzioni sono pesanti. I trasgressori infatti verranno sanzionati con una multa di 705 euro a 3526 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione. IL MINISTERO HA POI EMANATO UNA SECONDA CIRCOLARE DI CHIARIMENTI, CHE PERO’ HA CHIARITO POCO. (Link circolare 27 ottobre ).

Ma vediamone i particolari:

ASSENZA DI RETROATTIVITÀ – Per mettersi in regola bisognerà, come spiega la circolare del ministero, «annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (presso la Motorizzazione civile, ndr) i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014». In caso di omissioni scatterà la sanzione. Ma la norma non è retroattiva. La circolare del ministero fa sapere che il mancato «aggiornamento delle carte e dell’Archivio nazionale dei Veicoli con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014» non dà luogo all’applicazione della multa.

AUTO AZIENDALI COINVOLTE – La norma del Codice della strada, inoltre, non si applica in tutti i casi di trasferimento di disponibilità. Sono esenti soggetti che effettuano attività di autotrasporto. Sono invece coinvolti tutti i professionisti che utilizzano auto aziendali. In particolare, si legge nella circolare, «nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato d’uso l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore ai 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al compentente UMC (ufficio della Motorizzazione Civile, ndr) richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione».

AUTONOLEGGIO: Il Consiglio di Stato, su ricorso dell’Associazione degli autonoleggiatori, ha sospeso l’efficacia della circolare ministeriale.

FAMILIARI ESENTATI – Invece «sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Nulla osta, tuttavia, che anche in tal caso possa essere richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione; in assenza di specifico divieto, infatti, è da ritenersi che il comodatario ne abbia facoltà, ferma restando, in caso contrario, l’inapplicabilità delle previste sanzioni». Per generalità si intendono nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza.

Si tratta comunque di una complicazione in più, invece di snellire gli adempimenti burocratici i nostri ministeri le inventano di tutte per vessare i cittadini.

NEW: Allegata la seconda circolare del ministero: leggi qui   circolare 27 ottobre

NEW NEW: Il Consiglio di Stato annulla la circolare per gli autonoleggi: vedi link: Autonoleggio

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