Multe per parcheggio a tempo scaduto: «Non è dovuta alcuna sanzione»
LUCCA – Niente multa, anche se il «grattino» del parcheggio è scaduto. Lo ha stabilito recentemente il giudice di pace di Lucca con una sentenza destinata a fare giurisprudenza.
Il dispositivo della sentenza stabilisce che le multe «devono essere comminate solo se c’è la violazione di una disposizione e non possono essere uno strumento utilizzato impropriamente dai Comuni per imporre ulteriori tasse ai cittadini e fare così cassa sulle spalle degli automobilisti».
Il pronunciamento segue un parere del ministero dei Trasporti con il quale, a seguito di interrogazione parlamentare, si affermava che l’insufficiente pagamento della sosta nei parcheggi a strisce blu non costituisce violazione di una norma di comportamento, ma una semplice inadempienza contrattuale. Quindi si può chiedere il pagamento di quanto dovuto, ma non irrogare sanzioni.
In tale materia si era pronunciata anche la Corte di Cassazione che, nell’ordinanza 18575 dello scorso settembre ha stabilito che se il Comune non dimostra l’esistenza di aree a sosta gratuita, anche a disco orario, nei pressi di quelle a pagamento, la multa può essere annullata dall’autorità giudiziaria. L’infrazione potrà essere quindi rilevata, ma quando si farà ricorso toccherà all’amministrazione dover dimostrare l’esistenza di parcheggi gratuiti nelle vicinanze: qualora questo tipo di parcheggio non fosse garantito, il verbale verrà annullato.