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Decreto Fiscale: fissato il termine (90 giorni) per le domande di rottamazione, il testo del provvedimento

Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan (d) durante conferenza stampa al termine della riunione Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera alla nota di aggiornamento del Def. Roma, 27 settembre 2016. ANSA/GIUSEPPE LAMI

ROMA – Le domande per usufruire della rottamazione delle cartelle erariali, cancellando sanzioni e interessi, dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto-fiscale,  pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 ottobre. L’entrata in vigore pare dal giorno stesso della pubblicazione. E’ iniziato quindi il count down per usufruire della possibilità di pagare scontate le cartelle esattoriali e quelle relative alle multe. Nei prossimi 15 giorni, invece, Equitalia dovrà pubblicare il modulo per aderire.

LA ROTTAMAZIONE, VALE PER TUTTE LE CARTELLE: la rottamazione vale per tutte le cartelle esattoriali, non solo per quelle di Equitalia. In pratica potranno essere pagate senza interessi e sanzioni anche le iscrizioni a ruolo fatte dagli altri concessionari, da quelli siciliani a quelli degli enti territoriali che hanno scelto altre società. La norma riguarda i ruoli relativi agli anni 2000-2015. Sarà possibile usufruire dello sconto anche per l”Iva, ma solo se l’imposta non riguarda il pagamento all”importazione. Per le multe stradali, invece, lo sconto riguarda i soli interessi e le altre maggiorazioni previste.

ADESIONE ENTRO 90 GIORNI, POI 4 RATE – Entro 15 giorni Equitalia pubblicherà i moduli per aderire alla rottamazione. Il contribuente potrà aderire entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. Al momento della richiesta potrà scegliere di pagare l’importo dividendolo in quattro rate. Entro sei mesi il concessionario della riscossione dovrà comunicare a chi ha aderito l’importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Le prime due rate saranno pari ciascuna ad un terzo del dovuto, le ultime due ad un sesto. Sulle rate saranno calcolati gli interessi ma chi vuole può pagare in un unica soluzione. Le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018. L’erario conta di incassare 2 miliardi il prossimo anno e 900 milioni quello successivo.

ATTENTI ALLE RATE, O LA ROTTAMAZIONE SALTA: Il fisco sarà inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la rottamazione e tornano a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle.

PAGAMENTO, ANCHE CON DOMICILIAZIONE IN BANCA – Il versamento della cartella scontata potrà esser fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione.

PER CHI HA PAGATO IN PARTE (CON LE RATE) –  Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla definizione agevolata. In questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate: la revoca scatta con il primo pagamento della definizione agevolata.

RINUNCIA ALLE LITI – Per aderire il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie, in pratica dovrà rinunciare a potare avanti le liti relative alla cartella che sta versando.

STOP ALLE GANASCE FISCALI – Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli per le azioni esecutive del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano però le operazioni già scattate.

LA ROTTAMAZIONE NON VALE – Per l’Iva all’importazione, ma anche per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato (in pratica le multe Ue) e su quelle derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. La definizione agevolata non si applica nemmeno sulle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna.

cartelle, decreto, domande, rottamazione

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