Skip to main content

Pensioni d’oro: disegno di legge sui tagli, la tabella età per età, anno per anno. Aboliti i privilegi dei sindacalisti

ROMA – Finalmente si svela il testo del  disegno di legge depositato da Lega e M5s per i tagli alle pensioni d’oro. La proposta di fatto è arrivata alla Commissione Lavoro di Montecitorio e come già anticipato nei giorni scorsi ci sono parecchie novità rispetto ad agosto. Il sito specializzato pensionioggi.it infoirma che, se da un lato resta invariato il meccanismo del taglio dell’assegno basato sull’età di pensionamento il provvedimento presentato alla Camera lima verso l’alto la soglia di reddito oltre il quale scatterebbero le riduzioni. Nella prima versione il limite era di 80 mila euro lordi annui; la proposta depositata ieri dai due capigruppo della maggioranza alla Camera, D’Uva e Molinari, innalza questa cifra a 90mila euro. Gli assegni colpiti sarebbero, quindi, quelli superiori a 4500 euro netti al mese rispetto ai 4mila euro netti precedenti, una correzione volta ad arginare le ampie critiche piovute nelle scorse settimane.

Resta invariato, come accennato, il meccanismo di calcolo delle riduzioni pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione vigente all’età di decorrenza della pensione e quello previsto all’età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019). Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2019 – data in cui dovrebbe entrare in vigore il progetto di legge – si utilizzerà come divisore un coefficiente minore rimodulato ad un’età anagrafica variabile a seconda dell’anno di decorrenza della pensione secondo una apposita tabella allegata al disegno di legge. Un congegno che consente di scomputare gli effetti della speranza di vita per coloro che sono andati in pensione sin dalla metà degli anni ’70 riducendo quindi l’erosione del trattamento in corrispondenza della medesima età anagrafica. Per chi è andato in pensione prima del 1996 i raffronti si effettueranno, invece, sui coefficienti di trasformazione forniti in origine con la legge 335/1995. Il taglio così calcolato si applicherà sulla sola quota retributiva dell’assegno ed in ogni caso è prevista una salvaguardia in base alla quale il trattamento all’esito della decurtazione non possa terminare al di sotto dei 4500 euro netti al mese (circa 90mila euro lordi annui). Il disegno di legge conferma poi l’esclusione dalla decurtazione i trattamenti di invalidità, di reversibilità e quelli riconosciuti alle vittime del terrorismo o del dovere.

A giocare un ruolo importante sulla riduzione dell’assegno è l’anticipo della pensione rispetto all’età fissata per l’uscita. In alcuni casi, come dimostra la tabella soprastante elaborata da pensionioggi.it, la sforbiciata potrebbe arrivare anche al 20 per cento. Di fatto secondo alcuni calcoli gli assegni verranno ridotti in questo modo: chi è andato in pensione a 66 anni perderà il 3,30%, chi ha lasciato il lavoro a 65 anni il 6,41%. Col decrescere dell’età di uscita aumenta la forchetta della stangata sul rateo. Chi è andato via a 64 anni potrebbe perdere già il 9,30%, chi è uscito a 63 l’11,99%. I più penalizzati sono i pensionati che hanno lasciato il lavoro tra i 60 e i 58 anni. Qui le sforbiciate potrebbero arrivare anche al 20-25%. Insomma un vero e proprio salasso per i pensionati che dal 1 gennaio dovranno fare i conti con una riduzione sostanziale dell’assegno.

Sul livello del taglio restano ancora perplessità da parte di alcuni esponenti della Lega. «Le pensioni d’oro fanno parte del contratto di governo, poi vedremo i profili costituzionali. Chi prende una pensione superiore ai cinquemila euro senza aver pagato i contributi non si vede perché debba prendere di più». Lo dice il sottosegretario alla  presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti questa sera a Otto e mezzo.

Nel provvedimento è inserita anche l’abolizione dei privilegi per i sindacalisti promessa dal Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a Luglio. L’articolo 5 del provvedimento reca, infatti, una norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva) dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, stabilendo che la contribuzione aggiuntiva versata dalle organizzazioni sindacali destinata ad integrare la contribuzione figurativa o effettiva versata a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, dirigenti sindacali o componenti degli organismi direttivi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel comparto o area di riferimento non sia più utile ai fini della determinazione della quota A di pensione riferita alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992. Tale incremento sarà utile ai fini della determinazione della quota B di pensione limitando, pertanto, di gran lunga il beneficio conseguibile in pensione a differenza di quanto accade attualmente. La modifica è stata trasposta nel DDL su indicazione dell’Inps.

 

 

 

 

disegno di legge, pensioni d'oro, tagli


Paolo Padoin

Già Prefetto di Firenze Mail

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Firenze Post è una testata on line edita da C.A.T. - Confesercenti Toscana S.R.L.
Registro Operatori della Comunicazione n° 39741