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Telecomunicazioni: le spese di recesso non possono eccedere un canone mensile

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ROMA – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha approvato nuove Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione, per garantire agli utenti tutele precise nel momento in cui decidono di recedere da un contratto o di cambiare operatore.

Agcom ha voluto dunque chiarire le modalità attraverso le quali vigilerà sulla corretta applicazione, da parte degli operatori di telecomunicazioni e di reti televisive, delle norme che regolano il passaggio ad altro gestore o il recesso per volontà degli utenti. In tali situazioni – distinte da quelle di variazioni unilaterali dei termini contrattuali da parte degli operatori, per le quali gli utenti hanno diritto a recedere senza costi o penali – gli operatori possono infatti richiedere la corresponsione di una serie di costi di recesso agli utenti.

L’Autorità ha stabilito che le spese di recesso non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente: il riferimento al canone mensile consente di evitare che gli operatori addebitino agli utenti spese non proporzionate al valore del contratto. Inoltre, la restituzione degli sconti dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione

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