Skip to main content

Decreto rave: il governo limita il reato, escluse le manifestazioni pubbliche

ROMA – Il governo corregge le norme sui rave party e inserisce l’emendamento del governo che riscrive il testo e cambia anche il numero dell’articolo, non più il 434 bis, ma il 633 bis. L’emendamento limita il reato a “chiunque organizza e promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento” quando “dall’invasione deriva un concreto pericolo” per la salute o l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme su droga, sicurezza e igiene. Si specifica così il tipo di occupazione, escludendo quelle degli studenti o le altre manifestazioni pubbliche.

In questo modo il nuovo reato 633 bis risulta riferito a situazioni precise, viene collegato alla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene negli eventi e a quelle sulle sostanze stupefacenti. L’ipotesi di maggiore rigore viene circoscritta agli organizzatori e promotori dei rave party; i partecipanti saranno, invece, sempre punibili ma solo in base all’articolo 633 del codice penale, che riguarda l’invasione di terreni o edifici. Il nuovo testo riformula anche la norma che già prevedeva la confisca obbligatoria, estendendo il provvedimento anche ai profitti dei rave party, per fungere da ulteriore deterrente. Non cambia invece la pena, che resta da 3 a 6 anni, restano in questo modo possibili le intercettazioni, circoscritte alle eventuali indagini sull’organizzazione dell’evento.

Oltre alla reclusione da 3 a 6 anni, è prevista una multa da mille a 10mila euro ed è “sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Firenze Post è una testata on line edita da C.A.T. - Confesercenti Toscana S.R.L.
Registro Operatori della Comunicazione n° 39741