David di Michelangelo: diritto all’immagine per i beni culturali. Condannata casa editrice
FIRENZE – Una casa editrice è stata condannata dal Tribunale di Firenze per aver usato, senza autorizzazione, l’immagine del David di Michelangelo, addirittura adattandola alle sembiabnze di un modello. Così, dopo la storica vittoria del 2017, quando il Tribunale di Firenze accordò, con un’ordinanza cautelare, la tutela all’immagine del David di Michelangelo inibendone l’uso illecito a fini commerciali, la Galleria dell’Accademia di Firenze ottiene un altro decisivo risultato, che vale per tutto il patrimonio curlturale e artistico.
Infatti, per la prima volta, si afferma in una pronuncia di merito l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali quale espressione del diritto costituzionale all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono nella medesima Nazione. Artefice di tale fondamentale decisione e’ il Tribunale di Firenze, che più volte in passato ha accordato tutela cautelare alle istanze rivolte dalla Galleria dell’Accademia , e grazie al quale il nostro ordinamento si pone ora all’avanguardia nel campo della tutela dei beni culturali. “Un altro grande traguardo. Ormai e’ stato affermato un principio che esula dal singolo caso” dichiara Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze.
La causa riguardava una famosa casa editrice che, in assenza di concessione all’uso dell’immagine del David di Michelangelo e senza pagamento di alcun canone per l’utilizzo, ha pubblicato sulla copertina di una propria rivista il capolavoro scultoreo, modificato col meccanismo della cartotecnica lenticolare e quindi sovrapposto all’immagine di un modello, persona realmente esistente, il tutto in chiave apertamente pubblicitaria.
Il Tribunale di Firenze – accogliendo le tesi sostenute dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze – ha affermato che l’immagine dei beni culturali è espressione dell’identità culturale della Nazione e della sua memoria storica da tutelare ai sensi dell’art. 9 della Costituzione, valore fondante del nostro ordinamento che recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Secondo il Tribunale, come viene garantito, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, il diritto alla identita’ personale, inteso come diritto a non veder alterato e travisto il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico e professionale, cosi’ occorre tutelare, ai sensi dell’art. 9 della Costituzione, il diritto all’identita’ collettiva dei cittadini che si riconoscono come appartenenti alla medesima Nazione anche in virtu’ del patrimonio artistico e culturale che e’ parte della memoria della comunita’ nazionale.
Il Tribunale di Firenze ha cosi’ riconosciuto che la riproduzione non autorizzata dell’immagine del David di Michelangelo ha determinato un danno di carattere patrimoniale, legato al mancato pagamento del canone per l’uso del bene (e calcolato in 20.000 euro cosi’ come da tariffario del Museo), ma soprattutto un danno di natura non patrimoniale, quantificato in 30.000 euro, poiche’ la societa’ editoriale con la tecnica lenticolare “ha insidiosamente e maliziosamente accostato l’immagine del David di Michelangelo a quella di un modello, cosi’ svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l’alto valore simbolico ed identitario dell’opera d’arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale”.