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Marmo di Carrara: bocciate dalla Corte Costituzionale norme della Regione Toscana sulla “filiera corta”

Cave di Carrara (Foto d’archivio)

Con sentenza depositata oggi, 28 maggio 2026, La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi una serie articoli della legge della Regione Toscana che stabiliscono un obbligo di filiera corta per la lavorazione del marmo di Carrara (Massa Carrara), vincolando a lavorare nel sistema produttivo locale almeno il 50% dei materiali estratti nell’area apuo-versiliese.

Tali disposizioni, contenute negli articoli articoli 4, comma 2, e 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14, si spiega in una nota, anzitutto, interferiscono con l’assetto concorrenziale del mercato e ne alterano le dinamiche, violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “tutela della concorrenza”, che dev’essere regolata in modo uniforme sul territorio dello Stato e non tollera una disciplina “per zone”, idonea a creare dislivelli di regolazione e barriere territoriali.

La Consulta evidenzia che la disciplina restrittiva non rinviene “un’immediata e plausibile giustificazione in un obiettivo legittimo e in motivi imperativi di interesse generale” e non si inquadra nel novero delle misure compensative, ma si risolve in “prescrizioni cogenti, applicabili in maniera rigida e indiscriminata”, lesive del canone di proporzionalità. Le previsioni censurate, nell’erigere una barriera protezionistica a danno delle imprese che operano in un diverso contesto territoriale, si pongono in contrasto anche con l’articolo 120 della Costituzione, che vieta di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e di limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Infine, “la restrizione della concorrenza e della libera circolazione non si ripercuote soltanto sull’ordine del mercato e sul suo assetto complessivo, ma anche sulla libertà di iniziativa economica dei singoli”, in quanto non persegue obiettivi di salvaguardia dell’ambiente o altri interessi meritevoli di speciale tutela e comunque si traduce in una misura sproporzionata, incidendo su “un aspetto qualificante della libertà tutelata dall’articolo 41 della Costituzione, che si estrinseca nella facoltà di adottare le scelte organizzative più appropriate”.



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