Sicurezza: bene il maggior rigore, ma è sempre pericolosa la “giustizia fai da te”

La sicurezza è un tema che diventa ogni giorno più problematico rispetto alle aspettative di larghi settori dell’opinione pubblica, cosicché il Governo si muove ancora una volta per introdurre nuove
norme sulla materia. Dalla lettura di comunicati stampa e resoconti più o meno ufficiali, comunque abbastanza circostanziati, non è difficile desumere che il barometro dell’ennesima riforma varata dal
Consiglio dei Ministri restituisce un ventaglio di segnali eterogenei: alcuni possono essere considerati indicatori di iniziativa meritevole.
Altri appaiono – come spesso è accaduto in passato – velleitari; altri ancora hanno più che altro il sapore di una reazione scomposta rispetto a fatti o dinamiche su cui risulta difficile, se non impossibile,
esercitare un reale potere di intervento.
Prima di argomentare nello specifico su quanto appena assunto, è indispensabile sgombrare il campo da un’informazione fuorviante, che accredita il proposito governativo come se fosse un corpo normativo già in vigore: al momento è solo un disegno di legge. È assai dubitevole che esso possa trovare spazi di approvazione in un frangente di fine legislatura che si rivela assai meno scorrevole di quanto si potesse prevedere.
Siamo in un passaggio parlamentare in cui si prova a trasferire su piani di improbabile nobiltà la necessità di buona parte degli eletti di non recedere a livelli di agiatezza di ben minore significato e consistenza. La
sicurezza dei cittadini può attendere. Peraltro, per talune componenti della politica è sempre stata una preoccupazione da eludere piuttosto che da affrontare.
Più nel merito di una valutazione generale dei prospettati provvedimenti, è comunque lodevole che l’itinerario indicato dalla bussola governativa sia orientato al traguardo di un maggior rigore, comunque sempre perseguito dal Gabinetto Meloni, occorre riconoscere, nel solco dei principi del diritto.
Una rotta costantemente mantenuta, anche accettando di sostenere una battaglia, per alcuni tratti anche estenuante, rispetto a coloro che il diritto l’hanno sempre solennemente declamato, ma soprattutto utilizzato solo per costruire con abilità un’architettura legislativa alla stregua di un campo minato, su cui far poi saltare ogni misura idonea a conferire solidità ed efficacia al sistema preventivo e repressivo, che invece si vuole inconsistente.
Tuttavia, di positivo c’è poco altro da dire. Casomai si può osservare che, seppur lentamente, si continua nel percorso a ritroso per tornare a un livello accettabile dell’autorevolezza dello Stato. Si vorrebbe difatti rendere sempre procedibile d’ufficio il reato di lesioni personali lievi commesso ai danni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Per il resto, la pretesa impronta di rigore delle disposizioni si dissolve nella scarsa capacità dissuasiva che le contraddistingue. È difficile immaginare che un fermo di dodici ore possa incidere sui comportamenti di un minore coinvolto in dinamiche di gruppo criminale; così come è arduo ritenere che un lieve prolungamento della detenzione per reati predatori o violenti possa produrre effetti significativi.
A parte che si dovrebbe aprire, una volta per tutte, un discorso serio su entità e condizioni degli istituti di prevenzione e pena, si tratta di misure il cui carattere di deterrenza è minimale e altrettanto lo sono gli effetti sui fenomeni criminali. Difetta, purtroppo, una progettualità credibile proprio sul versante che rappresenta il fulcro di ogni politica di contenimento delle condotte criminali: la certezza della pena, fondata sulla tempestività della sua irrogazione e sulla effettività della sua esecuzione. Di più:
su questo obiettivo si percepisce aria di resa, che scaturisce del duro confronto tra poteri dello Stato, con inevitabile sacrificio delle esigenze di sicurezza che i cittadini avvertono quotidianamente.
L’altro elemento ineludibile di fermezza è costituito dall’effettiva espulsione degli stranieri che delinquono. Diventa sempre più difficile comprendere perché l’irregolare che commette un grave
reato non debba essere subito riportato nel paese d’origine. Il caso emblematico è quello dell’uomo che ha sfregiato una giovane proveniente dal Marocco: arrestato in flagranza la notte precedente,
è stato immediatamente rimesso in libertà.
In proposito si impongono due interrogativi: che tipo di accoglienza abbiamo garantito a questa giovane che da noi è alla ricerca di una vita più dignitosa? Dai resoconti di stampa si apprende che dall’ospedale è
tornata a casa in assoluta solitudine. E che cosa ha impedito l’espulsione subito dopo il primo arresto di una persona così pericolosa?
Una risposta giuridicamente ineccepibile al secondo quesito certamente esiste: l’espulsione non può essere eseguita senza il nulla osta dell’autorità giudiziaria, quando è in corso un procedimento penale o quando la presenza dell’indagato è necessaria per il prosieguo delle indagini. Tuttavia, al di là della
correttezza formale, restano preferibili quei tenaci questori che ingaggiano quotidiani confronti con i magistrati per ottenere i nulla osta indispensabili a garantire il ritorno nel Paese d’origine di chi ha
commesso un grave reato.
Infine una nota stonata, ovvero una previsione contenuta nel disegno di legge che è estranea rispetto a un complesso di disposizioni finalizzate ad affrontare seriamente gli aspetti problematici della sicurezza. Pare difatti abbastanza avventuroso escludere il diritto al risarcimento del danno in favore di chi, nel
commettere taluni gravi reati – tra cui la violenza sessuale, il furto in abitazione, la rapina e il sequestro di persona a scopo di estorsione – subisca un danno a opera della persona offesa in occasione della commissione del reato stesso.
Leggendo la formulazione è evidente l’eco del “Caso Roggero”, come peraltro confermano le
reazioni conseguenti alla condanna del gioielliere piemontese, ribadita dalla Cassazione. Ma un conto è opporsi alla ricerca, talvolta pervicacemente spasmodica, del cavillo a carico di chi è
stato costretto a difendersi da un’aggressione pericolosa e attuale. Altro, pur comprendendo l’impeto, aprire sul piano giuridico all’eccesso: farlo equivarrebbe a spalancare la porta per una giustizia privata che l’ordinamento non può tollerare. Sì, è vero: persiste un’onda lunga – forse lunghissima – secondo cui si deve continuare a considerare il criminale secondo l’accezione che ha tramandato lo storico Eric Hobsbawm.
In questa lettura, il delinquente sarebbe in fondo un ribelle, un antagonista dell’ordine sociale ingiusto, la punta di diamante capace di innescare una qualche rivoluzione. Ma, per contrastare teorie persistenti e così altolocate, abilmente maneggiate in salotti spregiudicati con seguito di curie compiacenti, non si possono introdurre nella legislazione norme che, di fatto, sdoganano un codice da Far West e ammiccano a una giustizia “fai da te” che sa più di vendetta che di civiltà.
