Skip to main content
Un'ambulanza del 118

Omicidio stradale, quando il colpevole è assolto

Sul luogo dell'incidente è intervenuta l'ambulanza del 118

Da più parti si chiede l’introduzione del reato di omicidio stradale, ma prima ancora di pensare a inasprire le sanzioni penali, si dovrebbe metter mano, una volta per tutte, anche al protocollo operativo che riguarda le analisi chimiche che certificano lo stato di inabilità di un soggetto alla guida, risultato ai test tossicologici ubriaco o drogato. Sono queste le prove che dovranno essere utilizzate in sede processuale. Ma spesso i referti di laboratorio non diventano sostenibili in ambito giudiziario. Vediamo perché.

La contestazione di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope e di alcool (art. 186 e art.187 c.d.s) porterà certamente un contenzioso ancora più spinto, dove le analisi chimico-tossicologiche giocheranno un ruolo sempre più importante nel definire lo stato di inabilità alla guida.

CARENZE – Uno degli assi portanti da sistemare dovrebbe essere quello di metter mano, una volta per tutte, al protocollo operativo che coinvolge il prelievo, le analisi e la conservazione dei campioni biologici impiegati per definire lo stato di inabilità. Ad oggi si registrano consuetudini che hanno piegato gli aspetti tecnici e organizzativi alla disponibilità di mezzi e di conoscenze presenti nelle strutture sanitarie preposte alle analisi: nella maggior parte Laboratori di Analisi Chimico Cliniche degli ospedali del Servizio Sanitario Regionale.

PROVA DEL REATO – A seguito di ciò mi sembra doveroso ribadire alcuni concetti importanti. 
Quando le sanzioni sono di carattere penale, oltre che amministrativo – ritiro della patente, confisca del mezzo, mancata copertura assicurativa, detenzione – spetta alla Polizia Giudiziaria fornire alla Magistratura le prove del reato commesso avvalendosi delle indagini tossicologiche svolte dalle strutture sanitarie preposte.

LABORATORI – Ne deriva che il personale sanitario coinvolto nell’applicazione dei protocolli debba possedere formazione in ambito tossicologico-legale e i laboratori di analisi debbano fornire dei referti analitici nella completa validità forense. Appare purtroppo evidente fino ad oggi che l’applicazione dei protocolli alcool e droga sia stata assai eterogenea e spesso parziale, con carenze sia di tipo formale che sostanziale nell’attuare corrette indagini tossicologiche tali da rendere il referto del laboratorio non sostenibile in ambito giudiziario.

BISOGNO DI CERTEZZE – Pertanto è necessario superare il valore indiziario dato dagli esami di screening (I° livello) sulle urine che vengono eseguiti e che non danno la certezza del dato, per raggiungere il valore probatorio delle conferme (II° livello) sul sangue. Mio malgrado, in funzione di ciò c’è ancora molto cammino da fare. 
Allora è inutile avere laboratori con strumentazione sofisticata se non si ha una catena di custodia corretta e nello stesso tempo è altresì inutile avere una catena di custodia perfetta se si continua ad usare le analisi di screening (I° livello) su urina per definire quali campioni debbano essere processati con metodiche di conferma (II° livello).
 Con questo tipo di operatività si organizzano strutture definite di «riferimento regionale» spendendo tanti, ma tanti soldi dei contribuenti in indagini non atte a sostenere la realtà dei fatti e contribuire così ad assolvere nel dibattimento in tribunale soggetti potenzialmente colpevoli.

Dott. Daniele Prucher

Chimico e tossicologo forense
 

omicidio stradale, sicurezza stradale

Commenti (2)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Firenze Post è una testata on line edita da C.A.T. - Confesercenti Toscana S.R.L.
Registro Operatori della Comunicazione n° 39741