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Pensioni, ricorsi per la perequazione: il documento dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato

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ROMA – L’Ufficio di Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato ha diffuso un’interessante nota di aggiornamento, che riteniamo utile pubblicare in quanto di estremo interesse per tutti i pensionati, e non soltanto per quelli della polizia di Stato e del ministero dell’Interno, tutelati dalla citata Associazione. L’argomento è quello del problema della perequazione delle pensioni conseguente al blocco Fornero e alla legislazione successiva.

CORTE – «Com’ è noto, il blocco della perequazione stabilito con la Legge Fornero per gli anni 2012 e 2013 è stato dichiarato incostituzionale con Sentenza della Corte Costituzionale nr.70/2015 del 6.5.2015, a seguito di specifiche questioni sollevate e rimesse al suo giudizio dal Tribunale di Palermo e dalle Corti dei Conti Regionali di Bologna e Genova. A seguito di tale decisione ed in attuazione della stessa, il Legislatore anziché procedere alla rivalutazione piena delle pensioni, con la disciplina definita Bonus Poletti (art.1 del D.Lgv. 65/2015 convertito in L. 109 del 19.7.2015) ha mantenuto il blocco per le pensioni superiori a sei volte il minimo delle pensioni sociali (di importo lordo superiore ad euro 2.810,10) ed ha previsto un rimborso del 40%, 20% e 10% alle tre fasce pensionistiche di 4 5 e 6 volte superiori al minimo della pensione INPS (di importo fra euro 1.405,05 ed euro 2.810,10), stabilendo ulteriori limitazioni della rivalutazione per gli anni 2014, 2015 e 2016.

PEREQUAZIONE – Il nuovo scenario normativo, che ha previsto la perequazione solo parziale e decisamente modesta della pensioni più basse, confermando il blocco per quelle superiori a 6 volte il minimo della pensione sociale INPS, è stato ritenuto da commentatori e giuristi anch’esso incostituzionale sia per il permanere della violazione dei principi di adeguatezza, eguaglianza e ragionevolezza già rilevato dalla Corte nella Sentenza 70/2015, che per la violazione del principio di ottemperanza al giudicato costituzionale. Per tali ragioni un numero considerevole di associati, sotto la guida dei più attivi Presidenti di Sezione e con il patrocinio di diversi studi legali, ha aperto il contenzioso giudiziario con l’invio di atto di Diffida all’INPS per l’adeguamento della pensione e con la promozione di ricorsi collettivi e/o autonomi alla Corte dei Conti ove è stata riproposta la questione di legittimità della legge 109/2015 alla Corte Costituzionale per un secondo vaglio di costituzionalità.

SENTENZE – Su quest’ultimo fronte, infine, si sono avute recentissime notizie incoraggianti, in quanto il Tribunale di Palermo nella causa 6994/2013 in data 22.1.2016 (pensionato rientrante nelle tre fasce) e quello di Brescia nella causa 2130/2014 in data 8.2.2016 (pensionato rientrante nella fascia oltre 6 volte il minimo), hanno ritenuto non manifestamente infondate le nuove questioni di legittimità costituzionale sollevate ed hanno richiesto il vaglio sotto vari profili del D.lgs.65/2015 e della legge di conversione 109/2015. Questo sta a significare che, ove la Corte Costituzionale statuisse l’illegittimità costituzionale anche della legge 109/2015, i ricorrenti si vedrebbero riconosciuto di massima il diritto a ricevere la rivalutazione della propria pensione (andrà visto poi in che termini ed in che misura secondo la decisione che la Corte assumerà).

PRESCRIZIONE – La situazione descritta, inoltre, fa ritenere con alta probabilità la compensazione delle spese di giudizio in caso di decisione sfavorevole del giudizio di costituzionalità. Infine, rispondendo alle molte richieste che ci pervengono riguardo alla prescrizione dei termini per proporre diffida ed eventuale ricorso, vi informiamo che la prescrizione è quinquennale e che comincia a decorrere dal gennaio 2012 (data di pubblicazione della legge Fornero di blocco) e viene a spirare nel gennaio del 2017. Solo per completezza e correttezza di informazione, si rappresenta che uno degli studi legali che si occupano della vicenda ritiene che, trattandosi di pensioni pubbliche, il diritto a richiedere non si consumerebbe mai. La prescrizione nel termine dei cinque anni riguarderebbe solo il diritto ai ratei mensili; tale quinquennio inizierebbe dalla pubblicazione della sentenza n° 70 della Corte Costituzionale del 6.5.2015.

Per tutti coloro che intendono approfondire anche giuridicamente la complessa vertenza, in merito alle due ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale emesse dal Tribunale di Palermo e da quello di Brescia, si precisa che trattasi di questioni sollevate dai Giudici della Sezione Lavoro in cause previdenziali riguardanti i pensionati della gestione privata dell’INPS. Mentre, per quanto riguarda il settore, ex INPDAP ora INPS settore pubblico, si è in attesa di conoscere le determinazioni in primis delle Corti dei Conti Regionali di Bologna e Genova, ed in seconda battuta di quelle altre che sono state investite della questione».


Sergio Tinti

già Comandante Polizia Stradale della Toscana

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