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Italicum: la Consulta cancella il ballottaggio, ma mantiene il premio di maggioranza. La legge è così già applicabile

ROMA – La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il ballottaggio e le pluricandidature previste dall’Italicum, la legge elettorale in vigore dal luglio 2016 «impugnata» da un pool di legali in qualità di cittadini elettori. È stato invece giudicato legittimo il premio di maggioranza che la legge attribuisce al partito che supera il 40% dei voti. I giudici hanno bocciato anche la disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. In base alla decisione della Consulta «all’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione».

Questo il comunicato integrale della Corte Costituzionale dopo l’esame dell’Italicum: «Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari.
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.
Nel merito ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l”illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.
Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo
stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell”art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957.
Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni. All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione».

La Corte Costituzionale ha dunque confermato, con il suo verdetto, le previsioni più accreditate che davano molto probabile l’abbattimento del ballottaggio. Mantenerlo in un sistema a bicameralismo perfetto avrebbe prodotto un’asimmetria. Il Senato, per il quale è in piedi il Consultellum, cioè la legge prodotta dalla sentenza della Corte sul Porcellum nel 2014, non prevede secondo turno. Se lo si fosse mantenuto per Montecitorio, si sarebbe potuta determinare la situazione per cui il Senato è dichiarato eletto e per la Camera si deve svolgere il ballottaggio. Per evitare la disarmonia e i conseguenti possibili effetti di condizionamento dell’elettorato la Corte ha eliminato questa possibilità.
E’ stato invece mantenuto il premio di maggioranza. L’talicum fissa una soglia del 40%: sotto il premio non scatta. A detta di diversi giuristi infatti il premio per l’elezione di una Camera avrebbe effetti di stabilizzazione sull’altra, aiutando le intese tra partiti, e forse per questo è rimasto in piedi.

Si attendono i commenti politici e vedremo se il Parlamento vorrà procedere all’emanazione di una nuova legge elettorale o se preferirà scaricare ogni responsabilità, come accaduto in passato, sulla Consulta accettando pedissequamente il verdetto senza provvedere agli opportuni aggiustamenti. Sarà importante capire, dal dibattito che si instaurerà, la posizione del Capo dello Stato, che resta decisiva in tutta la vicenda.

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Paolo Padoin

Già Prefetto di Firenze Mail

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