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Tasse: Imu e Tasi, l’acconto si deve pagare entro venerdì 16 giugno

Casa

ROMA – Alla fine di questa settimana, i proprietari di immobili debbono metter mano al portafogli per il versamento dell’acconto Imu e Tasi 2017. La scadenza per la prima rata è fissata per il 16 giugno, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre. Quest’anno non ci sono novità sulle tasse sulla casa ma è bene ricordare comunque i punti principali di queste due imposte.

ESENZIONE – L’esenzione totale da Imu e Tasi è confermata per le abitazioni principali. Non pagano quindi le prime case, a meno che non siano catalogate come di lusso. L’esenzione per la prima casa è applicata soltanto a chi dimora in questa casa e lì ha la sua residenza anagrafica.

Dall’anno scorso esiste poi la regola della riduzione del 50% su Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato gratuito ai figli (o ai genitori). Occorre però sapere che, per avere questo tipo di sconto, il comodatario (per esempio il figlio che utilizza l’abitazione del genitore) deve stabilire la propria residenza nell’abitazione in questione. Inoltre il comodante (il genitore) deve risiedere nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato e deve possedere soltanto un’altra abitazione in quello stesso Comune che deve essere la casa in cui risiede. In più c’è anche una spesa non da poco da affrontare per ottenere questo bonus, il contratto che certifica questo tipo di rapporto la cui registrazione costa 200 euro.

Un’altra agevolazione introdotta l’anno scorso è lo sconto del 25% per le seconde case date in affitto con canone concordato. I proprietari che affittano i propri immobili a canone concordato hanno diritto a questa riduzione per il pagamento dell’imposta. Oltre ai contratti liberi (4+4) esiste la formula del canone concordato (3+2) che dà diritto a uno sconto del 25% su Imu e Tasi. I proprietari dovranno quindi corrispondere solo il 75% dell’imposta e questo a prescindere dell’aliquota decisa dal Comune.

ALIQUOTE – I Comuni non possono aumentare le aliquote, se non in caso di dissesto finanziario. Tutti, però, possono diminuirle. Meglio quindi verificare le aliquote decise dal proprio Comune prima di andare a pagare. Per essere certi dell’aliquota si può utilizzare il sito www.finanze.it. Per saldare l’acconto dell’imposta, basterà versare con modello F24 (anche in homebanking) o con bollettino postale la metà di quanto corrisposto l’anno scorso per l’intero anno.

ACCONTO – Per il calcolo occorre rivalutare del 5% il valore della rendita catastale (bisogna moltiplicare la cifra per 1,05) e applicare il moltiplicatore a questa rendita catastale maggiorata. Il moltiplicatore cambia a seconda della tipologia dell’immobile ossia la categoria catastale. Per le abitazioni (categoria catastale da A/1 ad A/9), il moltiplicatore è 160. Quindi per una rendita catastale rivalutata pari a 1.050 in categoria A/1 si farà 1.050 X 160. Il risultato (168mila) è l’imponibile al quale va applicata l’aliquota Imu. A questo punto alla base imponibile va applicata l’aliquota del proprio Comune. Se è il 7,6 per mille si moltiplica per 0,0076. Il dato finale andrà rapportato alle quote e ai mesi di possesso dell’immobile. Un prezioso aiuto per i calcoli arriva dai molti siti che offrono strumenti informatici e indicazioni pratiche. Tra questi http://www.amministrazionicomunali.itche, oltre al calcolo della somma dovuta, fornisce anche la stampa del F24 con cui andare in Posta o per il pagamento tramite homebanking.

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