Skip to main content

Contravvenzioni stradali: adesso si notificano anche tramite pec, al domicilio digitale dell’interessato

FIRENZE – Riprendiamo dalla rivista Asaps.it, il portale della sicurezza stradale, un interessante articolo di Luigi Altamura, Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Verona, sul nuovo decreto che permette la notifica delle contravvenzioni stradali anche tramite posta certificata (pec):

«E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 12 del 16 gennaio 2018, il decreto 18 dicembre 2017 “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”. Un testo di legge molto atteso che si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del codice della strada, a seguito dell’accertamento di violazioni del codice della strada. La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, e successive modificazioni.

La notificazione dei verbali di contestazione si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti del trasgressore, se è stato fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione ai sensi dell’art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque,fornito un indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito.

Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l’indirizzo PEC dell’autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all’art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso. Viene poi specificato il contenuto degli atti da notificare. Per quanto attiene i termini per la notificazione mediante posta elettronica certificata, si indica come “ai fini dell’applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del codice della strada, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e notificati ai soggetti di cui all’art. 3 del presente decreto, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, ai sensi all’art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005. La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.

Qualora la notificazione mediante PEC degli atti non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, ovvero di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del CAD, ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario. Naturalmente, specifica il decreto pubblicato ieri, “qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario. Da ultimo, la consueta clausola di invarianza finanziaria che impone che dall’esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazione interessate provvedono all’attuazione del medesimo decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente».

Commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Firenze Post è una testata on line edita da C.A.T. - Confesercenti Toscana S.R.L.
Registro Operatori della Comunicazione n° 39741