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Pensioni d’oro: chi vuole ricorrere alle magistrature deve iniziare con invio di diffida all’Inps, ecco il modello

ROMA . Entra nel vivo l’azione di difesa dei pensionati cosiddetti d’oro, ai cui assegni, a partire dal mese di giugno 2019, è stata applicata la pesantissima riduzione stabilita dal Governo gialloverde, che arriva fino al 40% della cifra. Contro questo nuovo sopruso molte associazioni si sono subito mobilitate e hanno già invitato gli associati a iniziare la procedura dei ricorsi, iniziando con una diffida da inviare all’Inps.

Qui di seguito il  modello di diffida (da spedire con raccomandata AR o pec) diffuso dal sito rimborsopensioni.it, che ha curato precedenti ricorsi contro gli atti illegittimi applicati nei confronti dei pensionati dai vari governi di questi ultimi anni, a partire da Monti.

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore

VIA CIRO IL GRANDE – 00144 ROMA

RACCOMANDATA AR

O PEC – ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

OGGETTO: richiesta di restituzione degli importi decurtati in applicazione del c.d. “contributo di solidarietà” oltre rivalutazione ed interessi con decorrenza dal 1 gennaio 2019 e sino alla data di effettivo rimborso e con ogni ulteriore accessorio di legge per manifesta incostituzionalità dell’art. 1, co.261 L.145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)

Ilsottoscritto           Nome…………………..Cognome………………………..Categoria e numero pensione……………………………. Nato il …….. a…………Residente in ……………………………. Provincia di………….. Indirizzo……………………. CAP…………… C.F…………… domiciliato ai fini del presente atto presso lo studio dell’avv. ………………..il quale chiede di ricevere le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica

PREMESSO

-che l’articolo 1, co. 261 della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) prevede, per la durata di cinque anni, che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, siano ridotti di un’aliquota di riduzione pari al 15% per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro (ipotesi A), pari al 25% per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro (ipotesi B), pari al 30% per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro (ipotesi C), pari al 35% per la parte eccedente 350.000 euro (ipotesi D), fino a 500.000 euro e pari al 40% per la parte eccedente 500.000 euro (ipotesi E); -che il sottoscritto rientra nell’ipotesi (A) (B) (C) (D) (E) [barrare quella corretta];

-che la predetta norma ha quindi reintrodotto un vero e proprio “contributo di solidarietà” in evidente contrasto con i principi costituzionali (artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53 e 136 Cost.);

-che la norma in questione di durata quinquennale comporta, unitamente ai precedenti interventi, uno strutturale sistema di lesione dei diritti dei pensionati, determinandone la riduzione del potere di acquisto da un quinquennio e per altri cinque anni;

-che eventuali previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed alla stabilizzazione finanziaria, in particolare in materia previdenziale, che impongano ai pensionati sacrifici di considerevole entità devono essere tali da non violare i principi costituzionali non solo sotto il profilo della sproporzione ed irrazionalità della misura, ma anche sotto il profilo della ragionevolezza e del legittimo affidamento nonché della disparità di trattamento, in quanto non sarebbero state colpite le altre categorie di pensionati, pur se percettori di meno elevati trattamenti (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 116/2013 e 173/2016);

-che così come già stabilito nella sentenza Maggio c. Italia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il motivo di interesse generale in ordine all’esigenza di equilibrio del sistema pensionistico deve essere qualificato come sufficientemente impellente e, dunque, idoneo a giustificare l’efficacia della norma nazionale che incide sui diritti dei pensionati;

-che così come ribadito nella sentenza Stefanini c. Italia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo i diritti pensionistici dei ricorrenti costituiscono un bene ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione; pertanto, una riduzione della pensione deve essere ragionevole e proporzionata e, nel caso di specie, i pensionati non hanno subito delle riduzioni proporzionate ma al contrario sono stati costretti a sopportare un onere eccessivo;

-che risulta quindi legittima la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto a conservare il proprio trattamento pensionistico senza decurtazioni alcune;-che è interesse dello scrivente richiedere ed ottenere l’intero trattamento pensionistico, oltre interessi maturati e maturandi

-Tutto ciò premesso lo scrivente

INTIMA E DIFFIDA

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T presso la sua sede Via Ciro Il Grande 00144 Roma

al pagamento delle somme indebitamente trattenute e comunque non riconosciute con decorrenza 01 gennaio 2019, per le causali di cui in premessa oltre interessi e rivalutazione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente. Valga la presente ad ogni effetto di legge ivi incluso quello di costituzione in mora.

Data…………………………… Firma ……………………………………………………………………………

diffida, inps, ricorso

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