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Pensioni scuola, le avvertenze dell’Inps per ottenere la certificazione del diritto, scadenza il 29 maggio

ROMA – Sul Sito dell’INPS sono apparse avvertenze utili per chi intende andare in pensione e appartiene al mondo della scuola. Vi si legge infatti: «In considerazione della prima scadenza del prossimo 29 maggio per la certificazione del diritto a pensione del personale del comparto Scuola – termine stabilito dall’INPS per consentire al MIUR lo svolgimento delle consuete operazioni di mobilità – la Direzione centrale Pensioni ha richiamato l’attenzione su alcuni aspetti di particolare rilievo. Queste, in particolare, le esigenze segnalate dalla Direzione:

inserire in posizione assicurativa i periodi contributivi relativi ai provvedimenti MIUR già pervenuti;
sollecitare gli Uffici scolastici provinciali ad emettere e trasmettere i provvedimenti mancanti, nonché le scuole a effettuare gli aggiornamenti delle posizioni richiesti dalle sedi INPS;
definire i provvedimenti di competenza INPS (cd. domande post-subentro) e di sollecitare gli interessati ad accettare o rinunciare a tali provvedimenti;
riesaminare le posizioni per le quali il diritto a pensione risulti non conseguito, nel caso in cui sia arrivata nuova documentazione o sia da integrare quella presente agli atti.

Le eventuali posizioni assicurative non certificate entro il prossimo 29 maggio saranno comunque certificate in tempo utile per consentire agli interessati la cessazione dal servizio entro il 31 agosto 2020.”. L’INPS poi spiega le date dei pagamenti: “Infatti, il pagamento della prima rata di pensione per il personale scolastico è previsto:

il 1° settembre 2020, nel caso di posizioni assicurative certificate entro metà luglio;
il 7 e il 21 settembre 2020 per i residui pensionandi, le cui posizioni assicurative siano state certificate successivamente e, comunque, entro il 25 agosto 2020.
La liquidazione della pensione avviene solo dopo la verifica dell’avvenuta cessazione dal servizio sul sistema SIDI del MIUR. In caso di certificazione del diritto con esito positivo di entrambe le istanze di pensione, una relativa ai requisiti ordinari e l’altra per Quota 100, si definirà la domanda di pensione con requisiti ordinari, annullando quella presentata per Quota 100.»

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