Viminale: nuova circolare attuazione misure Dpcm 3 novembre. Alcune chiusure anche prima delle 21
ROMA – La circolare_dpcm_3_novembre inviata dal Viminale ai prefetti per indicare alcune direttive per l’applicazione del nuovo Dpcm parte dalla considerazione che «resta fermo, comunque, che, qualunque sia l’area territoriale di riferimento, l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, si rinviene nella forte raccomandazione, contenuta nell’articolo 1, comma 3, di limitare gli spostamenti personali nell’area gialla anche nelle fasce orarie della giornata non soggette a restrizioni della mobilità, di cui si dirà infra. In coerenza con tale responsabilizzante premessa, occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento, sia che si tratti di spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia che essi avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata (area arancione e area rossa). Sintetizziamo qui di seguito le disposizioni principali:
DISPOSIZIONI AREA GIALLA E COMUNI ALLE TRE AREE
STRADE E PIAZZE – Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm ci sarà la possibilità di chiusura di strade o piazze anche prima delle 21. Lo scrive il Viminale in una circolare inviata ai prefetti che avrà una durata minima di 15 giorni, ma non superiore al periodo di validità del Dpcm, cioè il 3 dicembre. «La possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21 – si legge nel documento -, viene espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Qualunque sia l’area territoriale di riferimento – si legge nella circolare – l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, si rinviene nella forte raccomandazione di limitare gli spostamenti personali nell’area gialla anche nelle fasce orarie della giornata non soggette a restrizioni della mobilità.
Poi però precisa, esaminando le misure previste dal nuovo dpcm per l’area arancione : «La mobilità all’interno del comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle ore del cosiddetto ‘coprifuoco’ (22,00-5,00); sicché per gli spostamenti da una zona a un’altra dello stesso comune non vi è alcuna necessità che ricorrano cause giustificative, né conseguentemente di utilizzare il modulo di autocertificazione. Lo scrive il Viminale in una circolare rivolta ai prefetti della Repubblica, ai commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano e al presidente della giunta regionale della Valle d’Aosta, .
CENTRI COMMERCIALI E MERCATI – «Si richiama l’attenzione sulla previsione contenuta nell’ultimo periodo della disposizione in epigrafe, che introduce la misura della chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle attività indicate, con carattere tassativo, dalla norma, quali farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Relativamente al richiamo ai mercati, contenuto nella disposizione in commento, va chiarito che la loro chiusura opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all’aperto. Ciò in quanto i mercati all’aperto, secondo l’orientamento espresso dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sono costituiti su aree delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita, e in essi non insistono esercizi commerciali stricto sensu, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive».
MEZZI TRASPORTO – «Degna di nota è la previsione, che ricalibra il coefficiente di riempimento massimo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, riducendolo a una soglia non superiore al 50%. Detto limite, che sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e nelle linee guida vigenti, non trova peraltro applicazione nei confronti del trasporto scolastico dedicato».
DISPOSIZIONI AREA ARANCIONE
Norme più rigorose intervengono sulla mobilità e sui servizi di ristorazione.
Mobilità: Oltre al generale divieto operante dalle ore 22 alle 5, In base alla lett. a) del comma 4 dell’art. 2, le restrizioni alla mobilità in area arancione comportano, innanzitutto, un generale divieto di spostamento, in entrata e in uscita, da quei territori regionali, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si si aggiunge l’esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Gli spostamenti verso altri comuni o comuni di altre regioni «sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione. In forza di tale previsione risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale.
Ristorazione: Riguardo alle attività dei servizi di ristorazione, la lett. c) dell’art. 2 ne dispone la sospensione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Resta consentita senza limiti di orario, inoltre, la ristorazione con consegna a domicilio, mentre quella con asporto è ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. La sospensione generalizzata dei servizi di ristorazione in area arancione non comporta alcun riflesso sull’offerta di tali servizi nelle strutture alberghiere ivi presenti. Pertanto, analogamente a quanto consentito in area gialla, le strutture alberghiere ubicate in area arancione potranno erogare servizi di ristorazione a beneficio esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario. Nelle strutture alberghiere prive di servizi di ristorazione potrà essere praticata la consegna a domicilio di alimenti e bevande, anche ai fini della consumazione in camera.
Infine, restano aperti, senza limiti orari, gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
DISPOSIZIONI AREA ROSSA
Oltre alle limitazioni per le altre aree si segnalano le seguenti ulteriori disposizioni in tema di mobilità, attività commerciali, centri e circoli sportivi, attività scolastiche, servizi alla persona:
Mobilità, attività motoria e sportiva : Il regime più stringente riguarda innanzitutto il divieto di spostamento, che viene a corrispondere alla massima estensione possibile, in quanto relativo ad ogni forma di mobilità non solo extra ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti fra un comune e un altro, sia quelli all’interno dello stesso comune di domicilio, abitazione o residenza. Si precisa che nei territori dell’area rossa restano consentiti gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o altra necessità, nonché per le altre cause giustificative indicate dall’art.3, comma 4, lett. a). In ogni caso, si ribadisce anche per l’area rossa, che per tutti gli spostamenti consentiti, quale che ne sia la causa giustificativa, potrà sempre farsi ricorso all’uso del modulo di autocertificazione. L’utilizzo del modulo di autocertificazione si correla anche allo svolgimento dell’attività motoria e dell’attività sportiva, che restano consentite nei termini e alle condizioni precisate dall’art. 3, comma 4, lett. e), fatti salvi i casi in cui lo svolgimento di dette attività in conformità al precetto sia verificabile ictu oculi.
Attività commerciali al dettaglio : Nei territori dell’area rossa sono oggetto di generalizzata sospensione le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 al decreto, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Diversamente da quanto precisato per i mercati ubicati in area gialla – il cui assunto è valido anche per quelli collocati in area arancione, considerata l’assenza di norme derogatorie al riguardo – in area rossa i mercati, sia coperti che all’aperto, sono chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Il commercio ambulante continua pertanto a essere consentito su stalli esterni alle aree mercatali o in modo itinerante per tutte le tipologie merceologiche indicate nell’allegato 23 al d.P.C.M..
Per effetto del rinvio all’art. 1, comma 9, lett. ff), anche nei territori in area rossa i centri commerciali e i mercati sono chiusi nei giorni prefestivi e festivi, con le precisazioni dianzi fornite per l’area gialla e valide anche per l’area arancione.
Centri e circoli sportivi, sport di contatto e attività motoria e sportiva : In area rossa tutte le attività di carattere sportivo previste dall’art. 1, comma 9, lett. f), e gli sport di contatto, di cui alla successiva lett. g), sono sospesi, senza alcuna eccezione. Rientrano nel divieto, pertanto, a differenza di quanto disposto per l’area gialla e per l’area arancione, le medesime attività sportive anche se svolte nei circoli all’aperto. L’attività motoria è consentita se svolta individualmente ed in prossimità dell’abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo delle mascherine. L’attività sportiva è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Essa può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione
Attività scolastiche, formative e curriculari : Le attività scolastiche in area rossa si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, a partire dal secondo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Si potranno svolgere in presenza, come per l’area gialla, le attività didattiche che implichino l’uso di laboratori e quelle che interessino particolari situazioni di fragilità, come riconosciute dall’ordinamento scolastico. La frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è sospesa, fermo restando che tali attività potranno proseguire a distanza. Specifiche previsioni volte a consentire la modalità in presenza riguardano i corsi di formazione riservati alle professioni mediche e sanitarie.
Servizi per la persona : Particolarmente rilevante, tra le altre, è la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.
Infine una raccomandazione finale rivolta alle autorità di vigilanza: In considerazione che il d.P.C.M. viene a definire tre distinte aree di crescente severità delle relative misure, appare opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità che l’attività di controllo venga ad essere conseguentemente modulata, in relazione ai diversificati livelli di rischio.