
Incendi in Toscana: vietato legare i cani con la catena. Ordinanza di Giani

FIRENZE – “In questa fase, in cui il pericolo di roghi diffusi e incendi è costante, non è più tollerabile tenere i cani legati alla catena”. Così il presidente della Regione Eugenio Giani che oggi ha firmato un’ordinanza straordinaria: vietando su tutto il territorio regionale, fino al 30 settembre, la custodia con lucchetto a catena o con altro strumento di contenzione permanente, impedendo il movimento degli animali.
La Regione giustifica il provvedimento a causa del caldo torrido e dell’elevato rischio di incendi, alimentati dalla forte siccità e dal vento in molte zone anche della nostra regione, gli animali tenuti alla catena rischiano infatti la vita quotidianamente.
L’ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Burt (Bollettino ufficiale della Regione Toscana) prevista nelle prossime ore di oggi, 3 agosto 2022.
La mancata osservanza degli obblighi, sanciti dall’ordinanza, fatto salvo aspetti di rilevanza penale per maltrattamento di animali (come previsto dagli articoli 544 bis e ter del Codice penale), comporta l’applicazione di sanzioni amministrative (articolo 40 della legge regionale 59 del 2009).
Sicuramente opportuna l’ordinanza di Giani, volta a tutelare i quadrupedi, anche se nella fattispecie in questione gli interessati dovranno tener conto degli obblighi che comunque incombono sul padrone dell’animale.
Infatti, come ricordato in più sentenze dalla Corte di Cassazione, l’art. 672 c.p., rubricato “omessa custodia e mal governo degli animali”, prevede la necessità di custodire un animale con le dovute cautele. La disposizione è volta a tutelare l’ordine pubblico, preservando la sicurezza e la tranquillità dei consociati. L’art. 672 c.p. nello specifico, collega il dovere di non lasciare libero un animale con quello di custodirlo adeguatamente, con le dovute cautele.
Tale contravvenzione si identifica come un reato istantaneo ad effetti permanenti, che cessano con la rimozione della situazione di pericolo per l’incolumità pubblica. Sono contemplate dalla norma tre fattispecie criminose: lasciar liberi, custodire senza le debite cautele e affidare a persona inesperta animali pericolosi”.
Dunque i proprietari di cani non debbono interpretare l’ordinanza presidenziale come un “liberi tutti”, ma dovranno adottare misure diverse di custodia, che non mettano a repentaglio l’incolumità dei cani, ma neppure quella degli eventuali passanti.
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